Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.08.2009 30.2008.135

13. August 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·886 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Inosservanza delle disposizioni di servizio del personale del treno

Volltext

Incarto n. 30.2008.135 14357/808

Bellinzona 13 agosto 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 giugno 2008 presentato da

RI 1

contro

la decisione 30 maggio 2008 n. 14357/808 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 24 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti accertati il 21 marzo 2008 in territorio di __________:

                                         "Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno __________ nella tratta Bellinzona-Lugano”;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di tener conto del fatto che “non ho messo il piede di proposito sul sedile, ma mi ero addormentato e il controllore mi ha svegliato per il biglietto e ha trovato un piede sul sedile” (cfr. ricorso);

                                         che la CRTE 1, con osservazioni 24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata;

considerato                     in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che il 29 marzo 2008 la Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per inosservanza delle prescrizioni sull’uso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;

                                         che la denuncia è avvenuta in applicazione dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;

                                         che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha, dal canto suo, multato l’insorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dell’art. 5 cpv. 30 e 8 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il “Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona”;

                                         che l’art. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dall’art. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;

                                         che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recita “È punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al trasporto di persone e di cose”), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dell’art. 67 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;

                                         che è ben vero che per l’art. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;

                                         che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato all’Ufficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);

                                         che, tuttavia, la delega legislativa di cui all’art. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca all’autorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;

                                         che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe essere decisa da un’autorità amministrativa, considerata l’esigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;

                                         che non essendo data la competenza ratione materiae della CRTE 1 la risoluzione emanata il 1° febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è dichiarata nulla.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2008.135 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.08.2009 30.2008.135 — Swissrulings