Incarto n. 30.2007.99 7681/890
Bellinzona 28 luglio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 aprile 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 16 marzo 2007 n. 7681/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 aprile 2007 presentate dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (sedili anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e specchietto retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame”.
Fatti accertati il 17 gennaio 2007 in territorio di____________________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 19 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In tal senso, l’art. 34 cpv. 2 prima e seconda frase OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego.
Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale (art. 103 cpv. 1 LCStr). Per l’art. 219 cpv. 2 lett. f OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione.
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato con la vettura TI __________, alla quale sono state apportate delle modifiche (sedili anteriori, volante, cinture di sicurezza, luci posteriori e specchietto retrovisore sinistro) senza sottoporla a nuovo esame. La decisione si fonda sul rapporto di contravvenzione 22 gennaio 2007 della Polizia cantonale.
4. Il ricorrente, senza contestare gli accertamenti di polizia, si oppone alla multa inflittagli, con le seguenti considerazioni:
“Con la presente desidero fare ricorso alla multa, datata 16.3.2007, di fr. 260.- relativa alla mia auto, una __________, targata TI __________, che mi è stata inflitta in seguito ad un controllo effettuato il 17.1.2007 sul territorio di__________.
Dopo il sopraccitato controllo mi è stato chiesto di presentarmi il giorno 10.2.2007 alle ore 9.30 al Lido di Locarno per un accertamento e l’auto è risultata in regola.
Inoltre, dato che l’auto era stata targata da pochi mesi, stavo ancora aspettando il foglio per il collaudo, al quale dovrò presentarmi il giorno 11.4.2007”.
5. Orbene, le argomentazioni addotte non sono liberatorie né tanto meno rilevanti ai fini del giudizio. In effetti, considerato che ci si trova in presenza di modifiche essenziali (a seguito della sostituzione di pezzi originali), le stesse andavano debitamente notificate prima di mettere in circolazione il veicolo, proprio al fine di stabilire (mediante collaudo specifico, che non ha nulla a che vedere con l’esame periodico) la loro conformità alle prescrizioni di legge. Per gli stessi motivi, la successiva convocazione al collaudo periodico - fissato per l’11 aprile 2007, in occasione del quale sarebbero verosimilmente state evidenziate le modifiche, da sottoporre ad accertamento puntuale - non legittimava l’insorgente a circolare con la vettura modificata.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).