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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.12.2007 30.2007.42

13. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,233 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Posteggiare su un marciapiede

Volltext

Incarto n. 30.2007.42 2457/802

Bellinzona 13 dicembre 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 26 gennaio 2007 n. 2457/802 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 26 febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.

                                         Fatti accertati il 12 settembre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 26 febbraio 2007 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver parcheggiato il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente spazio per il transito dei pedoni, laddove non è data facoltà di posteggiare.

                                 4.     Il ricorrente dal canto suo ritiene assurda l’infrazione contestatagli e, come già sostenuto con scritto 21 settembre 2006, asserisce quanto di seguito:

                                         “Come si vede dalle fotografie (accluse al gravame, ndr) quella sera avevo posteggiato, per pochi minuti, il mio veicolo Jeep Kia TI __________, sul largo marciapiedi, parte su quello privato dello stabile, proprio di fronte al negozio di parrucche del sig. __________. Motivo: la sig.a __________, proprietaria dell’ E. P. __________, mi aveva chiesto se potevo far[le] un favore di caricare (ha l’ufficio proprio dopo il negozio di parrucche) un mobile pesante, ancora incartato, ed altri oggetti dal bar __________. Il mio veicolo era posteggiato nel piazzale della funicolare (posteggi), l’ho spostato sul marciapiede, ovviamente per fare meno fatica a portare gli oggetti specie quelli che pesavano. (…) Ecco che arriva l’agt. della Com.le a intimarmi la multa, senza voler intendere la mia ragione, poc’anzi scritta”.

                                 5.     Dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente non si evince inequivocabilmente, come da lui preteso, l’ampiezza dello spazio lasciato libero. Per quel che è dato vedere, grazie appunto alla documentazione prodotta dal multato, la porzione di marciapiede lasciata libera dalla vettura nel suo punto più sporgente (ovvero lo pneumatico posteriore sinistro), appare incompatibile con le misure indicate dall’art. 41 cpv. 1bis ONC che prevede sia lasciato libero per i pedoni uno spazio di almeno 1.50 m. Nemmeno è trascurabile il fatto che il rilievo fotografico è stato effettuato in un momento successivo rispetto a quello in cui si sono svolti i fatti che hanno portato alla comminazione della multa. La dichiarazione olografa rilasciata dal signor __________ in data 8 febbraio 2007 come di seguito: “Dopo aver visto la documentazione fotografica, il veicolo del signor RI 1 Kia TI __________ era posizionato all’incirca nella posizione sopra indicata”, è di carattere talmente vago da non risultare determinante.

                                         L’agente accertatore – che, va detto, ha proceduto a una constatazione di agevole momento – ha dal canto suo rilevato nello scritto 22 febbraio 2007 che: “i documenti fotografici presentati dal signor RI 1 non sono stati scattati nel momento dell’infrazione e la vettura non si trovava in quella posizione. Nell’area dove si trovava parcheggiato il veicolo del rubricato, non vi è segnaletica che autorizza il parcheggio su marciapiede (motivo per cui è stato applicato l’articolo 228.1 dell’elenco previsto dall’art. 3 LMD e dall’allegato 1 OMD) inoltre l’autovettura pregiudicava la visuale degli utenti provenienti dal viale San Salvatore in quanto posizionata a meno di 5 (cinque) metri dall’intersezione e in semi curva (contravvenzione che ho soprasseduto a stilare visto che avevo già emesso la 228.1”).

                                         In definitiva, occorre ritenere che la vettura (oltretutto di ampie dimensioni), così come posizionata, non garantiva uno spazio sufficiente ai pedoni e agli altri utenti del marciapiede. Del resto, non v’è motivo di dubitare di quanto asserito dall’agente, il quale, a differenza del multato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e disciplinari.

                                         Ciò posto, non può essere disatteso che il ricorrente ha sempre sostenuto di aver eseguito un’operazione di carico di merce pesante, durata pochi minuti, per conto della proprietaria del vicino esercizio pubblico (che ha confermato tale versione con dichiarazione scritta 17 dicembre 2006), fattispecie che configura semmai una fermata, al di là della terminologia impiegata. Considerato che l’agente non si esprime precisamente su questa circostanza, nel dubbio occorre ritenere la fattispecie più favorevole al multato, ossia la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, che seppur riconducibile a una violazione della medesima norma, è passibile di una multa di fr. 80.- (infrazione n. 228.2 di cui all’allegato 1 dell’OMD).

                                 6.     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta a fr. 80.-, con conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado.

                                         L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia ridotta, oltre alle spese giudiziarie (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1bis ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RICO 1 è inflitta una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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