Incarto n. 30.2007.386 33009/801
Bellinzona 4 giugno 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 7 dicembre 2007 n. 33009/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.
Fatti accertati il 23 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In particolare, il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro l’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________, omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
4. L’insorgente, dal canto suo, non contesta gli accertamenti dell’agente denunciante, ma giustifica, in sostanza, il proprio comportamento con la mancata disponibilità di parcheggi in zona blu in Via __________ a __________, ove risiede con la famiglia, e per i quali dispone di un contrassegno di validità annuale (prodotto in fotocopia). In particolare, egli si duole del fatto che:
“Purtroppo l’esiguo numero di parcheggi blu sito nella stessa via, dove esistono anche parcheggi a pagamento sono spesso occupati da macchine italiane e svizzere che non pagano il parchimetro e quindi io che abito sono costretto molte volte a parcheggiare a oltre 1 km da dove abito e inoltre a portare pesi di alcuni kg.
Il contrassegno è sempre sul cruscotto forse non era visibile ma comunque dopo la multa avevo inviato email al posto di Polizia con riferimento al __________ e specificando per l’ennesima volta il problema.
Ora chiedo maggiore considerazione e flessibilità in questo caso e chiedo quindi di cancellare la multa.” (cfr. ricorso 17 dicembre 2007)
Nelle osservazioni 13 febbraio 2008, oltre a ribadire le suddette rimostranze, egli lamenta inoltre una presunta disparità di trattamento, per il fatto che nel parcheggio in cui è stata elevata la multa “alla domenica l’anarchia regna sovrana”. Egli non specifica tuttavia ulteriormente la propria doglianza, di modo che la stessa non merita disamina.
5. Preliminarmente occorre rilevare che sia il rapporto di contravvenzione 2 ottobre 2007 sia la decisione impugnata sono stati intimati alla “__________Sagl” (intestataria del veicolo) e per essa ad “RI 1”, il quale, sottoscrivendo il ricorso qui in esame e prendendo posizione in prima persona sull’addebito mosso dall’autorità, ha confermato a tutti gli effetti di essere il contravventore e l’esatto destinatario della decisione.
Il fatto che tale circostanza sia sfuggita in un precedente procedimento contravvenzionale (cfr. incarto menzionato dal ricorrente nello scritto 22 febbraio 2009) per una fattispecie pressoché identica, nel quale anche l’autorità di prima istanza aveva erroneamente proposto l’annullamento della decisione in ordine, non deve portare questa autorità a confermare la svista.
6. Ciò posto, va detto che le giustificazioni addotte non sono liberatorie.
Per quanto attiene alla questione della carenza di posteggi, la stessa non è rilevante per il presente giudizio, ma va semmai vagliata in altra sede. Parimenti, anche la buona fede, seppur non contestata, non è liberatoria.
In altri termini, tali circostanze non giustificano la violazione delle norme della circolazione, ovvero il parcheggio in uno stallo soggetto a pagamento senza far fronte alla relativa tassa, esponendo in sua vece il contrassegno “zona blu” (senza contare che, per di più, l’insorgente ha ammesso che lo stesso non era verosimilmente esposto in modo ben visibile, ciò che, se del caso, avrebbe giustificato un altro tipo di sanzione).
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
7. A giusta ragione la CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 203.3), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).