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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2009 30.2007.384

7. Mai 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·708 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Velocità eccessiva in abitato (70 km/h invece di 50 km/h)

Volltext

Incarto n. 30.2007.384 31916/805

Bellinzona 7 maggio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 dicembre 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 30 novembre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 gennaio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 30 novembre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il 22 settembre 2007 in territorio di __________:

                                         “alla guida del veicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 75 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 70 km/h.”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto con ricorso del 13 dicembre 2007, con il quale ha chiesto di condonargli la multa o, subordinatamente, di ridurgliela;

                                         che, con scritto del 16 gennaio 2009 la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;

                                         che i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50”, Limite generale” (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr e art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver circolato nell’abitato di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 70 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

                                         che l’insorgente non contesta l’infrazione ascrittagli, ma postula il condono della multa o quantomeno una riduzione della stessa;

                                         che, a tale fine, il ricorrente, sostenendo di non essersi accorto di aver superato il limite di velocità consentito a causa di una distrazione mentre si stava recando ad un matrimonio di amici, chiede di tenere conto che non è sua consuetudine infrangere le regole della circolazione e, soprattutto, che dispone di limitate risorse finanziarie per il mantenimento della sua famiglia dal momento che è senza lavoro;

                                         che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta - di per sé - giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata;

                                         che il ricorrente non ha inoltre minimamente circostanziato le sue asserite difficoltà finanziarie

                                         che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare né la riduzione, né tantomeno il condono della sanzione. Quest’ultima decisione compete peraltro unicamente alla predetta autorità;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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