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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.03.2009 30.2007.333

17. März 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,051 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Tenere un comportamento scorretto (rissa) creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull'area ferroviaria

Volltext

Incarto n. 30.2007.333 26180/804

Bellinzona 17 marzo 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 ottobre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 5 ottobre 2007 n. 26180/804 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 21 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 5 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Nel piazzale della stazione ferroviaria di __________ ha tenuto un comportamento scorretto (rissa) creando disturbo e pericolo alla clientela presente sull’area ferroviaria”.

                                         Fatti accertati il 7 giugno 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 (recte: 5) e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 21 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 5 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate è vietato il danneggiare la ferrovia o le sue dipendenze (dighe, fossati, fabbricati, materiale di trasporto, chiuse, segnali, linee telegrafiche, tavole d’avviso, indicatori di declività, pali chilometrici e simili) o il recarvi cambiamento comecchessia, incagliare lo scolo delle acque, aprire di moto proprio le barriere commesse al servizio degli impiegati ferroviari, gettar o porre sassi, legno ecc., sul piano della linea, fingere segnali, suscitar falso allarme maneggiare arbitrariamente aguglie, o dischi, e in generale il pigliar a far cosa che possa recar disturbo o pericolo all’esercizio (cfr. inoltre art. 5 cpv. 19 dell’Istruzione sulla polizia ferroviaria).

                                         Le contravvenzioni contemplate negli articoli 3 e 5, come pure le altre sono punite con la multa (art. 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver partecipato a una rissa avvenuta nel piazzale della stazione ferroviaria di __________, creando con il suo comportamento scorretto disturbo e pericolo alla clientela presente sull’area ferroviaria.

                                         La decisione trae origine da una denuncia allestita da un agente della Polizia Ferrovia Regione Sud, il quale nel complemento di denuncia 25 luglio 2007 ha precisato quanto segue:

                                         “In data 07.06.2007 la Polizia città di __________ interveniva poiché in stazione vi era una rissa in corso. Circa 20 persone si stavano violentemente picchiando, alcuni con bottiglie di vetro in un “tutti contro tutti”. Alla vista della pattuglia diversi fuggivano e con l’arrivo della pattuglia di rinforzo della Polcant, venivano identificati unicamente i denunciati (tra cui l’insorgente e il di lui fratello, ndr). A scatenare la rissa sembra sia stata una persona ignota che si dava alla fuga dopo aver colpito al volto il __________ (uno dei ragazzi identificati, ndr)”. Anche nelle successive osservazioni 23 agosto 2007, l’agente denunciante ha affermato che: “questa rissa ha creato pericolo e disagio all’esercizio pubblico e ai viaggiatori presenti in stazione per questo motivo propongo il mantenimento della contravvenzione”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’addebito mossogli sin dalla prima comparsa scritta, asserendo di essersi trovato coinvolto nella rissa suo malgrado e di aver reagito per legittima difesa. Nel gravame egli si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “La mattina del 7 giugno 2007, ci siamo, io e mio fratello, trovati coinvolti senza volerlo in una rissa e per non prenderle ci siamo dovuti ovviamente difendere, legittima difesa. Voglio precisare che non abbiamo, mio fratello __________ e il sottoscritto, lanciato nessuna bottiglia né recato danni alla stazione. La polizia di __________ è arrivata in un secondo tempo e si è limitata a guardare senza intervenire, poi quando si sono calmati gli animi siamo stati volontariamente a disposizione per un controllo documenti, avremmo potuto andarcene tranquillamente.

                                         Non trovo sia giusto essere stati multati e così tanto, non abbiamo cercato di fare rissa né volevamo che succeda, eravamo al posto sbagliato al momento sbagliato”.

                                 5.     In concreto, dalle risultanze processuali risulta anzitutto che egli, unitamente agli altri partecipanti, era intento a menar le mani in un “tutti contro tutti”; non emerge di contro che egli abbia dovuto difendersi da attacchi personali né, del resto, pretende di aver sporto eventuali denunce per aggressione, lesioni o vie di fatto. Ad ogni buon conto non si comprende per quale motivo egli sia rimasto sul piazzale dopo l’inizio della bagarre prendendovi poi parte attivamente, quando invece poteva defilarsi per tempo, evitando non solo di prenderle, ma anche di creare disturbo e mettere in pericolo gli altri utenti presenti sull’area ferroviaria. Aggiungasi che secondo il normale andamento delle cose e l’esperienza generale della vita chi si trova coinvolto, suo malgrado, in una rissa – in casu di dimensioni relativamente contenute – tenta senza indugio di mettersi in salvo e non partecipa ai tafferugli.

                                         Di conseguenza, la giustificazione addotta non risulta essere liberatoria.

                                 6.     Quo alla commisurazione questo giudice ritiene tutto ben ponderato che la multa di fr. 200.prevista nella decisione impugnata sia confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 5 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 19 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                                      La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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