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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.01.2009 30.2007.304

19. Januar 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,818 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Gerente di un EP che consente di servire bevande alcoliche a minorenni e permette l'accesso al locale ad un numero di persone superiore rispetto a quelle previste nell'autorizzazione

Volltext

Incarto n. 30.2007.304 07 217/703

Bellinzona 19 gennaio 2009  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Danilo Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 15 ottobre 2007 presentato da

RI 1 ,

difesa da: DI 1

contro

la decisione 28 settembre 2007 n. (401) 07 217/703 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 5 novembre 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1, quale gerente del __________, __________, , una multa di fr. 1’860.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 350.- e alle spese di fr. 60.-, per aver consentito che venissero servite bevande alcoliche ad un avventore minorenne e aver altresì consentito l’accesso al locale a 55 persone, mentre l’autorizzazione in suo possesso permette una presenza massima di 32 persone (con riferimento al rapporto di contravvenzione 25 luglio 2007).

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 28, 57 (recte: 50) lett. b e 66 Les Pubb; art. 80 e 81 RLes Pubb.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava   ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 80 RLes Pubb il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio permessi e il gestore del rispetto della legge e del regolamento. Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc.; art. 81 RLes Pubb, che concretizza l’art. 53 cpv. 1 della legge). Inoltre, egli non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni (art. 50 lett. b Les Pubb).

                                         Le infrazioni alla Legge sugli esercizi pubblici e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1 Les Pubb).

                                         A norma dell’art. 66 cpv. 2 Les Pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti.

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha multato la ricorrente, in applicazione delle predette norme, quale gerente del __________,                             __________, per aver consentito che venissero servite bevande alcoliche a una                         minorenne e per aver altresì consentito l’ingresso nel locale a un numero di avventori                    oltre il limite contemplato nell’autorizzazione alla gestione e nella patente (donde la menzione nel rapporto di contravvenzione dapprima e nella decisione impugnata in seguito degli art. 4 e 28 Les Pubb).

                                         I fatti rimproverati all’insorgente sono stati accertati in seguito a un controllo effettuato dalla Polizia cantonale, Gendarmeria di __________, in data __________ 2007, alle ore 22.30 circa, su segnalazione dei familiari della minorenne colta da malore dopo l’assunzione di una bevanda alcolica (cfr. rapporto d’inchiesta della Polizia del 23 maggio 2007 e certificato medico 21 maggio 2007).

                                 4.     La ricorrente contesta gli addebiti a lei mossi, negando qualsiasi sua responsabilità per l’accaduto, giacché non era presente nel momento in cui è stata servita la bevanda alcolica alla minorenne.

                                         Sostiene dunque di non aver personalmente compiuto alcuna infrazione alla Les Pubb così come sostenuto dall‘autorità cantonale. In particolare, assevera che non si può rimproverarle di aver servito una bevanda alcolica alla minorenne. Ritiene poi di non essere punibile, poiché non si è resa autrice colpevole con coscienza e volontà della contravvenzione alla Les Pubb.

                                         Inoltre, considerato che l’inchiesta di polizia ha permesso di stabilire che a servire la bevanda alcolica alla minorenne è stato il signor __________, marito della gestrice e collaboratore saltuario del locale, ella pretende che la procedura di contravvenzione avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di quest’ultimo, autore materiale dell’infrazione (cfr. ricorso pag. 3, punto 3).

                                         Soggiunge che nella decisione impugnata non si fa riferimento all’addebito relativo al servizio di bevande alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni, nonostante nel rapporto di contravvenzione sia stato menzionato. In particolare, a suo dire, le norme menzionate nella decisione non si riferiscono al divieto di servire alcool ai minorenni (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).

                                         Infine, contesta l’ammontare della multa, che ritiene sproporzionato, siccome non tiene minimamente conto della situazione, dell’entità della presunta infrazione e della totale assenza di colpa.

                                 5.     In concreto, le argomentazioni addotte non sono liberatorie.

                                         Anzitutto si noti che il fatto che la ricorrente non fosse presente nell’esercizio pubblico non è contestato; in effetti, non le viene rimproverato di aver personalmente servito le bevande alcoliche, ma di aver permesso che ciò accadesse. Del resto, tale addebito risulta specificatamente dal rapporto di contravvenzione che l’insorgente ha ammesso di aver ricevuto. Sebbene sarebbe auspicabile che l’autorità di prime cure riprendesse la fattispecie nella decisione impugnata, senza limitarsi a rinviare al rapporto di contravvenzione, in concreto i rimproveri mossi erano perfettamente chiari e noti all’insorgente, che era stata invitata ad esprimersi in merito; nulla muta a tale conclusione il fatto che l’autorità abbia erroneamente indicato nel rapporto di contravvenzione e quindi nella decisione impugnata l’art. 57 lett. b, anziché l’art. 50 lett. b Les Pubb. Trattasi, a non averne dubbio, di un errore di battitura facilmente ravvisabile, che non inficia la decisione.

                                         Ciò premesso, va detto che il fatto che ella non fosse presente non è rilevante. In effetti, la responsabilità del gerente - sia esso attivo in proprio o per conto del gestore, in un rapporto di subordinazione - sancita dall’art. 53 LEs Pubb, è estesa anche alla sua assenza (cfr. Marco Garbani, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, n. 53.17 ad art. 53 Les Pubb).

                                         In pratica il gerente non si sottrae alle proprie responsabilità argomentando che egli era assente (cfr. Marco Garbani, op. cit.).

                                 6.     In concreto, come detto, effettivamente risulta che la ricorrente era assente in occasione del controllo, in quanto la sua presenza all’interno del locale è di quattro ore giornaliere, che vengono effettuate al mattino dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e dalle 12.00 alle ore 14.00 (cfr. verbale di interrogatorio 16 maggio 2007). Durante questa assenza, era comunque responsabile dell’esercizio pubblico, anche se la gestrice o il di lei marito la sostituivano.

                                         In particolare, alla ricorrente si rimprovera di aver permesso la vendita di una bevanda alcolica (Vodka Blu) a una minorenne all’interno del __________, __________, in violazione dell’art. 50 lett. b Les Pubb. Si noti che questa disposizione riguarda unicamente il gerente, ad esclusione dei suoi collaboratori (che vanno semmai puntiti sulla base di altre disposizioni di legge). Il gerente può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando che ha impartito le necessarie direttive ai propri collaboratori e che non ha oggettivamente potuto impedire la consegna della bevanda alcolica al minorenne. Il gerente (o chi collabora con lui) è tenuto a verificare chi ordina e a chi fornisce le bevande alcoliche (cfr. Marco Garbani, op. cit., n. 50.4 ad art. 50 Les Pubb), ritenuto che in caso di dubbi circa l’età del cliente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione (art. 53a Les Pubb).

                                         Nel verbale d’interrogatorio 16 maggio 2007 a pag. 2 la ricorrente ha affermato di essere a conoscenza del fatto che la gestrice e il di lei marito servivano abitualmente alcolici a minorenni e di averli per questo motivo ripresi più volte, concludendo che, nonostante tutto, avevano continuato a fare ciò che volevano. Ella ha pure soggiunto che se il “malandazzo” fosse perdurato avrebbe provveduto a ritirare la gerenza.

                                         Orbene, come risulta dalle dichiarazioni dell’insorgente medesima, è pacifico che i ripetuti rimproveri sono rimasti infruttuosi, ovvero non si sono rivelati sufficienti a dissuadere la gerente e il di lei marito dal dispensare bevande alcoliche ad avventori minorenni. Di fronte a simile consapevolezza (sulla base della quale non poteva nemmeno escludere che fossero serviti superalcolici), l’insorgente avrebbe dovuto prendere ulteriori provvedimenti, dipartendosi se del caso anzitempo dal contratto che la legava alla gestrice: non avendolo fatto ella ha assunto il rischio che simili infrazioni fossero nuovamente perpetrate, compiendo perlomeno per dolo eventuale quello che le viene rimproverato. D’altro canto, come emerso dal rapporto d’inchiesta, era risaputo che nell’esercizio pubblico in questione vi era una presenza di avventori oltre il numero consentito (“non è la prima volta che i nostri servizi intervengono presso il __________, sia per disturbo alla quiete pubblica (segnalati al Municipio di __________) e per l’abbondante affollamento del locale oltre il numero”) (cfr. rapporto pag. 2/3), interventi che non potevano passare inosservati e che dovevano essere noti alla gerente, giacché domiciliata nel borgo rivierasco.

                                         In definitiva, a prescindere da chi abbia materialmente consegnato la bevanda alcolica alla minorenne e da chi abbia fatto entrare un numero di avventori superiore a quello consentito, l’assenza non esimeva dalla propria responsabilità la gerente, che risulta essere punibile per la cosiddetta “culpa in vigilando”, considerato che non ha mai concretamente ed efficacemente preso le opportune misure per evitare che i fatti contestati potessero accadere.

                                 7.     Quanto alla commisurazione della multa, tenuto conto da un lato della chiara responsabilità della ricorrente e dall’altro del fatto che non risultano precedenti a suo carico, questo giudice ritiene che un importo di fr. 1’200.- risulti confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (caratterizzate, come detto, da culpa in vigilando), rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. Tasse e spese per l’odierno giudizio seguono la soccombenza preponderante                                                 della ricorrente (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 4, 28, 50 lett. b, 66 Les Pubb; art. 80 e 81 RLEs Pubb; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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