Incarto n. 30.2007.261 23263/810
Bellinzona 26 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per statuire Petra Vanoni in qualità di segretaria sul ricorso 10 settembre 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 7 settembre 2007 n. 23263/810 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 2 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ circolando su sedime autostradale effettuava due manovre di sorpasso a destra. Inoltre ometteva di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva”.
Fatti accertati il 23 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 12 cpv. 1 ONC.
.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 2 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria, di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LACS; art. 4 lett. f RLACS 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLACS 26 novembre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano in concorso con un delitto.
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
3. 3.1. In concreto, l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato sull’autostrada A2 __________ effettuando due manovre di sorpasso a destra, omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione 23 luglio 2007).
Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LACS e 47 cpv. 2 RLACS.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 6 e 7 LACS; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLACS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione 7 settembre 2007, n. 23263/810, della Sezione della circolazione è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: La segretaria: