Incarto n. 30.2007.163 14226/890
Bellinzona 20 maggio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 1. giugno 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 25 maggio 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 giugno 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 maggio 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100-- e le spese di fr. 80.--, per i seguenti fatti accertati l’11 gennaio 2007 in territorio di __________:
“alla guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr e 14 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso dell’1 giugno 2007, con il quale chiede una riduzione della multa;
che, con scritto di data 20 giugno 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr);
che, secondo l'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la ricorrente non contesta l’infrazione, ma postula la riduzione della multa in considerazione della sua difficile situazione economica;
che la gravità della violazione ascritta all’insorgente giustifica - di per sé - la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;
che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 300.--, come pure di soprassedere al prelievo di oneri processuali della presente decisione;
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.--, oltre ad un tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 80.--.
2. Non si prelevano né tassa né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).