Incarto n. 30.2007.125 1290/804
Bellinzona 4 agosto 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 aprile 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 13 aprile 2007 n. 1290/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 – titolare dello Studio d’ingegneria __________ e incaricato della direzione lavori nell’ambito della realizzazione della nuova strada forestale __________ – una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver fatto eseguire all’impresa di costruzioni __________, __________, all’altezza della sezione __________, su sedime di proprietà del Patriziato di __________, il deposito di 28 mc di materiale di scavo in area forestale, senza la necessaria autorizzazione della Sezione forestale (con riferimento all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).
Fatti accertati il 23 novembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1 con le osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 5 giugno 2007 prodotto dal ricorrente, poiché la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di replica e duplica.
Relativamente alla domanda del ricorrente intesa a ottenere l’esperimento di un sopralluogo – alla quale l’autorità non si è opposta, senza tuttavia riconoscere alcuna necessità all’assunzione di tale prova, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente nello scritto 5 giugno 2007 – occorre dire che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; 124 I 211 consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie in esame, la prova richiesta non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio; inoltre, gli atti di causa risultano sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
2. A norma dell’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Per l’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento. In particolare, è considerato utilizzazione dannosa il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).
Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).
3. La CRTE 1, come detto, rimprovera al multato, incaricato della DL nell’ambito della realizzazione della strada forestale __________, di avere autorizzato l’impresa di costruzioni __________ ad effettuare un deposito abusivo di 28 mc di materiale di scavo all’altezza della sezione ____ della costruenda strada, su sedime di proprietà del Patriziato di __________, all’interno dell’area forestale.
4. Il ricorrente, dal canto suo, pur senza contestare l’addebito mossogli, si giustifica da un lato appellandosi a una conoscenza superficiale delle leggi applicate dall’autorità forestale e dall’altro sottolineando il ridotto quantitativo depositato e la bontà dell’operazione sia dal profilo dei costi sia dal profilo ambientale, poiché avrebbe permesso di completare gratuitamente il piazzale (di deposito legname) rimasto a mezz’aria con materiale altrettanto idoneo, senza dover spostare scavatrici, camion e uomini dal fronte avanzato.
Già in sede di osservazioni 22 gennaio 2007 al rapporto di contravvenzione egli precisava che: “confermo che ero a conoscenza del fatto che la ditta __________ (da lui subito indicata all’Ufficio forestale __________ circondario, ancorché nel gravame chiami in causa una “ditta locale”, identificandola poi nella ditta __________, ndr) depositasse alcuni camion di buon frantumato di roccia, proveniente dalla creazione di un parcheggio in roccia proprio all’inizio della nostra strada forestale, quindi con trasporto ridotto. Quali sono stati i miei errori? Ho sottovalutato l’importanza di un’operazione del genere che, in base alle leggi e normative segnalate, osservata in modo disgiunto dall’operazione di costruzione, diventa un’operazione non consentita. Ciò nonostante, quando vi è stato il contatto con l’ing. __________ (dell’Ufficio forestale, ndr) ho proceduto immediatamente a far fermare i trasporti, anche se in quel momento, a mio modo di vedere, l’operazione era intelligente perché permetteva di sistemare bene il piazzale di lavorazione con il materiale della zona, senza rallentare in contemporanea la costruzione sul fronte avanzato”.
Nel gravame, a pag. 4, egli riassume la sua posizione come segue: “(…) ritengo sì di aver fatto l’errore di non aver comunicato tempestivamente tutti questi dettagli alla sezione forestale; a mia discolpa devo dire però che di fronte all’immensità delle masse di materiale spostato, alle difficoltà riscontrate, alle decisioni giornaliere da prendere, il fatto di depositare 100 mc di buon materiale per risolvermi un problema mi è apparso veramente e soltanto una goccia di ricostituente in un mare di difficoltà (peraltro riconosciute dall’autorità di prime cure a pag. 3 delle osservazioni 23 maggio 2007, ndr). Da parte mia, forse anche per poca conoscenza di determinate leggi che vengono citate dai forestali, non ho considerato questa attività assolutamente un problema ma bensì una splendida opportunità per risolvere una piccola situazione problematica lungo il tracciato”.
Infine, si duole del mancato rispetto del principio della proporzionalità nella commisurazione della multa considerate anche le conseguenze negative legate ai fatti e la finalità dell’operazione volta a “migliorare la situazione, sistemare, mettere a posto”.
5. Ebbene, per quanto attiene all’adombrata conoscenza incompleta della legge, questo giudice ritiene che tale argomentazione, oltre a non essere liberatoria, atteso che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa), risulta poco credibile alla luce della qualifica professionale e dell’esperienza maturata dall’insorgente, che si è lui stesso definito “un ingegnere civile e forestale”, operante “da oltre 2 anni per conto del patriziato di __________ come DL per la costruzione della strada forestale __________”, posizione che lo obbliga inevitabilmente a una conoscenza delle norme che regolano le attività in zona forestale; per di più nella sua replica del 5 giugno 2007, ancorché formalmente irrita, egli dichiara al punto D che: “anche nella risposta (della Sezione forestale, ndr) si parla spesso di danno al bosco e si confronta con la legge. Ora, in questo caso, è vero che come operatore del settore conosco la legge ed è proprio per questo che sono in disaccordo con quanto esposto”, ciò in aperta contraddizione con quanto dichiarato nel ricorso.
Non va poi disatteso che egli, così come il Patriziato, non ha mai contestato di aver ricevuto la nota della Sezione forestale Ufficio __________ circondario del 13 settembre 2006, nella quale era stato ammonito in maniera incontrovertibile che: “come già discusso nel passato, non è ammissibile che materiale proveniente da altri cantieri venga depositato lungo la strada in costruzione. La DL e il Patriziato sono quindi responsabili di vegliare affinché tali situazioni non possano manifestarsi (eventuali abusi in questo senso verranno perseguiti)”.
In proposito, il fatto che si trattava di buon materiale frantumato proveniente dalla zona (e meglio da un cantiere privato sito 200 metri sotto il piazzale in questione in territorio di __________), non lo esime dalle sue responsabilità, poiché ai fini della violazione della legge non è determinante il tipo di materiale trasportato, bensì il fatto che il deposito è avvenuto senza nulla chiedere all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione (a differenza del deposito di 500 mc di materiale estratto dalla costruenda strada forestale, autorizzato in via provvisoria lungo la strada forestale __________ e potenzialmente utilizzabile per l’ultimazione del piazzale di lavorazione del legname).
Al di là del fatto che non vi era l’assoluta necessità di reperire materiale da cantieri estranei, se non per motivi sostanzialmente economici od opportunistici (che trovano riscontro nelle dichiarazioni della ditta esecutrice del deposito; cfr. scritto 6 dicembre 2006 della ditta __________) egli non poteva in ogni caso sostituirsi secondo il suo libero apprezzamento alla Sezione forestale e arrogarsi la competenza di autorizzare simile operazione, a maggior ragione se si considera che in precedenza era stato espressamente diffidato dal realizzare depositi abusivi, ovvero senza autorizzazione.
In definitiva, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie.
6. Quo alla commisurazione della multa, non può tuttavia essere disatteso che in concreto il danno risulta essere contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con un quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di materiale avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un piazzale di deposito/lavorazione di legname secondo progetto (e quindi giocoforza autorizzato), circostanze non contestate dall’autorità di prime cure, la quale non si è neppure confrontata con la questione dell’entità del danno. Alla luce delle circostanze testé citate, non risulta pertanto un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare una multa così elevata, ancorché l’infrazione sia stata consumata in dispregio delle indicazioni ricevute.
Tutto ben ponderato, questo giudice ritiene che una multa di fr. 800.- sia confacentemente proporzionata all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede, lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.
L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 800.-, oltre a tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 100.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).