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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.03.2007 30.2006.95

15. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,232 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

perdita della padronanza di guida con conseguente caduta

Volltext

Incarto n. 30.2006.95 7233/607

Bellinzona 15 marzo 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 marzo 2006 presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione 24 marzo 2006 n. 7233/607 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 11 aprile 2006 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1, con decisione 24 marzo 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 9 gennaio 2006 in territorio di __________:

                                         "Alla guida del motoveicolo TI __________ circolava in una ‘rotonda’ a velocità inadeguata alle condizioni del fondo stradale, umido, per cui perdeva la padronanza di guida e cadeva”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.La CRTE 1 nelle sue osservazioni 11 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è concretizzata dall’art. 3 cpv. 1 ONC il quale stabilisce che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione; inoltre egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima e seconda frase).

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. In particolare, il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi (art. 4 cpv. 2 ONC).

                                         Chiunque contravviene alla norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette norme – rimprovera al multato di aver circolato in una ‘rotonda’ a velocità inadeguata alle condizioni del fondo stradale, umido, per cui perdeva la padronanza di guida e cadeva.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, riconosce di aver perso il controllo del suo motoveicolo, ritiene nondimeno di non aver infranto alcuna regola stradale, né di aver causato noie a chicchessia, essendosi procurato solo una leggera ferita in fronte. In proposito, sottolinea che l’incidente non necessitava l’intervento della polizia (art. 55 cpv. 2 ONC). Sulla dinamica dell’incidente, asserisce in sostanza che la sua velocità non era inadeguata visto che non raggiungeva i 20 km/h e addebita l’incidente al fatto che “in curva, le ruote di uno scooter toccano la strada per ½ mm al massimo, per cui dell’aquaplaning è facilissimo anche a velocità di lumaca” (cfr. ricorso 30 marzo 2006, in fine). Precisa che, contrariamente a quanto risulta dal suo verbale di interrogatorio 18 gennaio 2006 - sottoscritto, a suo dire, a causa di agitazione - il fondo stradale era solo leggermente umido, ciò che peraltro risulta dalle informazioni complementari al rapporto di polizia 13 febbraio 2006 ed è quindi incontestato. Il fatto che la decisione impugnata non menzioni l’avverbio “leggermente” - circostanza facilmente desumibile dagli atti - nulla muta alla sostanza e non è tale da inficiarne la validità.

                                 5.     Nella fattispecie concreta, la velocità del ricorrente - ancorché di 20 km/h – risultava senz’altro inadeguata alle circostanze del caso concreto, tenuto conto della pericolosità della manovra di curva in rotonda, della peculiarità del veicolo da lui condotto (due ruote, con esigua aderenza al suolo, come peraltro asserito nel gravame), delle condizioni stradali (fondo leggermente umido) e delle ammissioni dello stesso interessato sul presunto motivo della perdita di padronanza del veicolo (“aquaplaning”).

                                         In proposito, va detto che non si è trattato di un vero e proprio caso di “aquaplaning”, poiché tale fenomeno è piuttosto legato a precipitazioni atmosferiche che creano un velo d’acqua sul fondo bagnato, ciò che non si realizza in specie visto che il tempo era bello.

                                         Al di là di tale precisazione, la possibilità di slittamento dei pneumatici tenuto conto del tipo di veicolo e delle condizioni sdrucciolevoli del manto stradale durante la stagione invernale è effettivamente alto, per cui occorre a maggior ragione adeguare la propria velocità (come precisamente sancito dall’art. 4 ONC). Diverso sarebbe stato qualora sul manto stradale fosse stata accertata la presenza di una macchia di carburante, ipotesi che può tranquillamente essere esclusa nel caso concreto visto che dagli accertamenti esperiti dagli agenti pochi minuti dopo l’incidente è unicamente emerso che il fondo stradale era leggermente umido (cfr. informazioni complementari al rapporto di polizia 13 febbraio 2006). Di conseguenza, la causa della perdita di padronanza di guida non può che essere ascritta alla velocità inadeguata del ricorrente.

                                 6.     Giova rilevare che la circostanza - sulla quale tanto insiste l’insorgente nella copiosa corrispondenza agli atti e comunque non comprovata - secondo cui la velocità degli altri conducenti era superiore alla sua, è irrilevante ai fini del giudizio. Non gli viene infatti rimproverato di aver circolato a velocità eccessiva, ossia oltre il limite consentito, bensì a velocità inadeguata alle circostanze perdendo quindi il controllo del suo veicolo.

                                         Pure irrilevante è il fatto che in concreto non vi era l’obbligo di avvisare la polizia a norma dall’art. 55 cpv. 2 ONC. In effetti, qualsiasi violazione alle norme della circolazione stradale, come la perdita di padronanza rimproverata al ricorrente, deve essere accertata e perseguita d’ufficio. Inoltre, è doveroso sottolineare che il ricorrente sminuisce le conseguenze dell’incidente (definendolo “banale”), incidente che ha comunque richiesto il suo ricovero al pronto soccorso, dove gli è stato diagnosticato un leggero trauma cranico (cfr. verbale d’interrogatorio 18 gennaio 2006).

                                 7.     In siffatte evenienze, considerata la dinamica dell’incidente descritta dal protagonista, questo giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso - infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RICO 1 CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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