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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.07.2006 30.2006.8

27. Juli 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,972 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

posteggio su marciapiede

Volltext

Incarto n. 30.2006.8 1095/609

Bellinzona 27 luglio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 gennaio 2006 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 gennaio 2006 n. 1095/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 27 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.”

                                         Fatti accerta: l’11 agosto 2005 in territorio di__________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 27 gennaio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Preliminarmente il ricorrente chiede di poter consultare l’incarto in questa sede poiché l’autorità di primo grado gli avrebbe negato tale diritto. Come si evince dalle sue osservazioni 16 dicembre 2005 al rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 della Polizia comunale di __________, egli chiedeva “di poter consultare l’incarto, e ciò in merito alle osservazioni del 14 ottobre 2005, indicate nella comunicazione 22 novembre 2005”.

                                         Orbene, le osservazioni 14.10.2005 peraltro interposte dal denunciato (cfr. rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005), si riferiscono invero all’atto, a torto denominato “ricorso”, da lui inoltrato prima della scadenza del termine di trenta giorni per pagare la multa disciplinare e che l’autorità d’indagine ha rettamente considerato quali osservazioni, trasmettendole all’autorità di prime cure per la decisione di sua competenza in ossequio al principio della buona fede, ancorché la procedura disciplinare non preveda la facoltà per il multato di presentare osservazioni (né tanto meno di ricorrere). Inspiegabile quindi la richiesta di poter prendere visione di un atto da lui stesso prodotto.

                                         Ciò posto, si rileva che fino al 27 gennaio 2006 il fascicolo processuale era liberamente consultabile presso la Sezione della circolazione, che non aveva alcun motivo di negarne l’accesso al ricorrente. Spettava quindi a quest’ultimo attivarsi per consultare gli atti, recandosi, se del caso, presso gli sportelli dell’autorità.

                                         Per quanto attiene alle prove richieste (sopralluogo, perizia e, con scritto tardivo del 1. febbraio 2006, audizione personale), si osserva che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono affatto suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi.

                                         Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 2.     Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Al cpv. 1bis del medesimo articolo viene poi precisato che, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.

                                         Per quanto attiene alla prima eccezione prevista dall’art. 41 cpv. 1bis ONC (segnali o demarcazioni che autorizzano espressamente il parcheggio sul marciapiede), di fatto, in Svizzera non vi è alcun segnale di questo genere.

                                         Per quanto concerne la seconda eccezione (possibilità di fermarsi - e non di parcheggiare - sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere passeggeri dai veicoli), come detto prima, bisogna comunque lasciare libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni e le operazioni devono essere effettuate con una certa rapidità (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 41 OCR, 3e éd., Lausanne 1996, pag. 825).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Giusta l’Allegato 1 dell’Ordinanza federale concernente le multe disciplinari (OMD), il parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC) fino a 60 minuti comporta una multa di fr. 120.- (infrazione n. 228.1).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette norme – ha multato il ricorrente per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. I fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia comunale di __________.

                                 4.     Dal canto suo, l’insorgente, che non nega di aver parcheggiato il proprio veicolo sul marciapiede, eccepisce che “non è assolutamente provata l’infrazione” (cfr. ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2). A sostegno della propria tesi, egli allega alle osservazioni 14 ottobre 2005 alcune fotografie (che non recano peraltro alcuna indicazione sull’ora e la data in cui sono state scattate) le quali dimostrano, a suo parere, che “si tratta di una superficie privata dove giornalmente sono parcheggiate delle vetture”.

                                         Per questo motivo egli “in perfetta buona fede, ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare su questo sedime. Del resto l’auto non causava nessun intralcio per i pedoni, né pericolo (…) ”. Egli soggiunge che “la superficie in discussione è sempre stata utilizzata quale parcheggio da parte dell’esercizio pubblico, senza che nessuno ricevesse la multa” (ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2 e 3). Il ricorrente ne desume quindi una “disparità di trattamento con gli altri utenti” suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione, che “contesta anche per una questione di equità” (ibidem, pag. 3).

                                         Và però precisato che una violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti. Il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserita prassi illegale. L’argomentazione non merita pertanto accoglimento.

                                 5.     Nelle osservazioni 16 dicembre 2005, il multato tentava inoltre di giustificarsi asserendo che “non poteva immaginare che questo sedime fosse pubblico e non privato” e ribadiva che “ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare la vettura su questo sedime” anche perché “non è mai stato posato un cartello di divieto di parcheggio” (pag. 3).

                                         Per quanto concerne quest’ultima considerazione, si ricorda in primo luogo che i marciapiedi sono una parte della via pubblica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 43 LCR, pag. 448); nella fattispecie, il marciapiede è di appartenenza del Comune di __________ (rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 Polizia comunale __________), circostanza rimasta incontestata.

                                         Inoltre, vi sono divieti di parcheggio che non necessitano nessuna segnaletica. In concreto, pur non essendovi un segnale «Divieto di parcheggio» (2.50), l’autorizzazione di parcheggiare veicoli è retta dalle condizioni previste all’art. 41 cpv. 1 e 1bis ONC, che, come detto, sancisce a livello svizzero il divieto di parcheggiare veicoli sul marciapiede, ad eccezione dei velocipedi.

                                         In definitiva, le argomentazioni del ricorrente non sono liberatorie. Neppure la buona fede del ricorrente è suscettibile di influire sull’esito del giudizio, ritenuto che le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punite anche qualora siano commesse per negligenza (art. 100 LCStr).

                                 6.     Di transenna si rileva che a seguito della modifica dell’art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, entrata in vigore il 1. aprile 1994, la fermata volontaria è oramai vietata sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo.

                                         Dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, si evince che la sua autovettura era parcheggiata in prossimità di un passaggio pedonale, oltretutto preceduto da una linea vietante l’arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Dal rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 risulta poi che la parte posteriore della vettura si trovava a filo del marciapiede.

                                         Ciò posto, a maggior ragione, il multato non avrebbe dovuto parcheggiare la sua autovettura in quel luogo, poiché, contrariamente a quanto da lui preteso, siffatto modo di agire ha comportato una messa in pericolo concreta per i pedoni e per la circolazione in generale.

                                 7.     Il ricorrente contesta infine che “l’automobile sarebbe stata lasciata a filo del marciapiede e fosse l’unico veicolo parcheggiato” (osservazioni 16 dicembre 2005, pag. 2), come sostenuto dall’agente denunciante nel rapporto di contro- osservazioni 22 novembre 2005. Egli “precisa che l’auto distava almeno 1.40 metri dal marciapiede” (osservazioni 16 dicembre 2005, pag. 2), adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente di polizia.

                                         Anzitutto, non può non essere messa in evidenza la contraddizione in cui cade il ricorrente considerato che dalla documentazione fotografica da lui stesso prodotta si evince un’asserta distanza dal marciapiedi di 91 cm. Ma, anche ammettendo che vi fosse una distanza di 1.40 metri (da lui rilevata e contestata dall’agente denunciante), tale misura non raggiunge le normative di legge che prevedono, come detto, uno spazio di almeno 1.50 metri (rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005). Del resto egli stesso asserisce a più riprese che “non è tecnicamente possibile parcheggiare lasciando la distanza di 1.5 metri” (osservazioni 14 ottobre, pag. 2 e 16 dicembre 2005, pag. 3; ricorso 16 gennaio 2006, pag. 3) e ne chiede pure l’accertamento in via peritale.

                                         Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

                                         In definitiva, come visto, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 8.     A ragione, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla sanzione prevista all’Allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 228.1).

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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