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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2007 30.2006.66

15. Januar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,046 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

lavorare in qualità di "apprendista di commercio" senza il necessario permesso

Volltext

Incarto n. 30.2006.66 06 192/804

Bellinzona 15 gennaio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 24 febbraio 2006 n. 06 192/804 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 20 marzo 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 24 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha lavorato in qualità di apprendista impiegata di commercio, dal __________ al __________, a favore della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS – extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 20 marzo 2006, propone, per contro, che il gravame sia accolto parzialmente nel senso di ridurre la multa inflitta da fr. 250.- a fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

                                         È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS). In particolare anche l’attività di apprendista (art. 6 cpv. 2 lit. b).

                                         Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS).

                                         Tali contravvenzioni sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 vCP, che corrisponde ora al cpv. 7 in vigore dal 1° gennaio 2007).

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di aver lavorato in qualità di apprendista impiegata di commercio dal __________ al __________ a favore della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere tale attività.

                                 4.     La ricorrente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica invocando il fatto che non era a conoscenza dell’obbligo di avvisare l’Ufficio regionale degli stranieri e attesta la sua buona fede precisando che “al momento della mia iscrizione presso il Centro Professionale di Commercio mi sono stati richiesti diversi documenti e pur sapendo che sono straniera con permesso B, non sono stata avvisata che l’apprendistato figura come lavoro.” Già in sede d’interrogatorio davanti alla Polizia cantonale essa si giustificava asserendo che “ritenevo fosse l’azienda presso la quale lavoro, che avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione, oppure la direzione della scuola d’apprendista che frequento (cfr. doc. B)”.

                                         Inoltre la ricorrente si esprime sulla multa a suo carico considerandola eccessiva visto l’esiguo salario percepito in qualità di apprendista.

                                 5.     La giustificazione addotta dalla ricorrente non è liberatoria: l’ignoranza della legge non è infatti scusabile (DTF 124 V 215, cons. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re. B). D’altronde come detto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 vCP). Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità a norma dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché l’attività abusiva è stata perpetrata sull’arco di oltre 10 mesi. Giova ancora rilevare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui - in specie riferito alla violazione dell’obbligo di scrupolosità (art. 10 OLS) da parte del datore di lavoro – non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 65.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3.).

                                         In siffatte evenienze è indubbio che la ricorrente è incorsa in un’infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con la multa fino a duemila franchi.

                                 6.     Per questi motivi e considerato che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità assumendo informazioni presso l’ufficio regionale degli stranieri competente, una multa di fr. 100.-, così come proposto dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente riduzione della alla multa a fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

                                         fr. 10.-. L’esito del gravame e la situazione finanziaria della ricorrente giustificano il rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS – extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso é parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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