Incarto n. 30.2006.55 06 187/810
Bellinzona 7 agosto 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 17 febbraio 2006 n. 06 187/810 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 2 marzo 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di educatrice, dal __________ al __________, a favore della fondazione __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 2 marzo 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS).
Tali contravvenzioni sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
3. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di aver lavorato in qualità di educatrice dal __________ al __________ al 50% a favore della fondazione __________, __________ sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.
4. La ricorrente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica invocando il fatto che non era a conoscenza dell’obbligo di avvisare l’Ufficio regionale degli stranieri “per il passaggio di professione da stagista educatrice ad educatrice” (cfr. dichiarazioni di cui al rapporto di contravvenzione 23 agosto 2005).
5. Va anzitutto rilevato che i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 129 II 249 consid. 4.1). Ciò vale, oltre che per i cittadini di Stati terzi, anche per i cittadini di Stati della CE/AELS. L’ALC – come pure il diritto comunitario – si applica solo in questioni transfrontaliere.
Le questioni interne sono quelle che concernono solo cittadini svizzeri oppure loro familiari cittadini di Stati terzi, residenti e esercitanti attività lucrativa in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare. In siffatti casi l’ALC non è applicabile. Si applicano quindi le disposizioni della LDDS e dell’OLS (Entrata, dimora e mercato del lavoro, in Istruzioni LDDS dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, pag. 133).
All’interessata, nella sua qualità di cittadina della Bolivia sono applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS Dette persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lucrativa in applicazione del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS - extra CE/AELS).
Nella fattispecie, la ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora annuale per svolgere esclusivamente l’attività di stagiaire-educatrice presso il sopra citato datore di lavoro. Di conseguenza, al momento del cambiamento di attività da stagiaire a educatrice a tempo parziale, essa avrebbe dovuto informarsi presso l’Ufficio regionale competente dell’iter procedurale da seguire, ciò che è avvenuto solamente il 19 agosto 2005 quando si è presentata presso l’Ufficio regionale degli stranieri di __________ per annunciare un cambiamento di domicilio (cfr. ricorso 27 febbraio 2006 e formulario di rinnovo permesso di cui al doc. E).
La giustificazione addotta dalla ricorrente non è liberatoria: l’ignoranza della legge non è infatti scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Essa non evoca peraltro circostanze, né propone ulteriori argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerla da qualsivoglia sanzione. D’altronde, le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità ai sensi dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché l’attività abusiva è stata perpetrata sull’arco di oltre sei mesi.
In siffatte evenienze è indubbio che la ricorrente è incorsa in un’infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con la multa fino a duemila franchi.
6. Per questi motivi e considerato che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità assumendo informazioni presso l’Ufficio regionale degli stranieri competente, la multa inflitta risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).