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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2006 30.2006.50

23. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,137 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

posteggio fuori dai posti delimitati

Volltext

Incarto n. 30.2006.50 3698/602

Bellinzona 23 ottobre 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 3 febbraio 2006 n. 3698/602 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 6 marzo 2006 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 3 febbraio 2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                         “Ha posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

                                         Fatti accertati il 5 ottobre 2005 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     Nelle osservazioni 6 marzo 2006 la CRTE 1 propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere all’audizione personale del medesimo, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.

                                 2.     Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – sul Corso Enrico Pestalozzi – "fuori dai posti delimitati".

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo di non aver parcheggiato la propria autovettura, ma di essersi “fermato sul margine destro della linea di circolazione secondo l’art. 18 ONC, evitando di usare il marciapiede o disturbare il passaggio di macchine in Via Sempione, rispettando il segnale (n.d.r.: divieto di parcheggio) e le demarcazioni stradali, proprio secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, come esattamente presenta lo schema del posto (n.d.r.: da lui allestito)”. Inoltre precisa di non essersi allontanato dalla vettura, in modo tale da poterla spostare se fosse stata di disturbo (cfr. ricorso 17 febbraio 2006). Egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di emettere la risoluzione in esame “non si è sforzato minimamente di chiedersi se vi erano osservazioni da parte [sua] sul rapporto di contravvenzione, sul quale effettivamente non [ha] avuto il diritto di esprimersi”. In sostanza, egli fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                 5.     Con riferimento a quest’ultima censura, si osserva che per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).

                                         Nella fattispecie, è ben vero che lo scritto 21 ottobre 2005 inoltrato dal ricorrente alla Polizia comunale di Lugano a seguito dell’avviso di contravvenzione – quindi nell’ambito della procedura disciplinare in cui non è data facoltà di presentare osservazioni – è stato considerato alla stregua di osservazioni, tuttavia non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Per quanto qui interessa, agli atti non vi sono osservazioni del ricorrente successive al rapporto di contravvenzione 14 novembre 2005. L’autorità di primo grado non si è peraltro espressa in proposito.

                                         Così stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.

                                 6.     Abbondanzialmente, si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2a ed., n. 811, pag. 370, che specifica che la distanza varia a seconda delle circostanze locali).

                                         In concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti limiti, l’agente denunciante non avendo minimamente accennato a una loro eventuale presenza in loco o nelle vicinanze, né tanto meno ciò risulta dallo schizzo prodotto dal ricorrente. Da quest’ultimo risulta semmai che egli ha lasciato la sua vettura in prossimità di un’intersezione, circostanza che costituisce invero una violazione del divieto di parcheggio ai sensi dei combinati art. 19 cpv. 2 lett. a) e 18 cpv. 2 lett. d) ONC (punibile con una multa disciplinare di fr. 120.-; infrazione n. 213.1 dell’allegato 1 all’OMD), ritenuto che il ricorrente non si è fermato allo scopo di far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, ma per guardare una vetrina, e che in ogni caso è vietata la fermata volontaria alle intersezioni, come anche prima e dopo le stesse a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2 lett. d ONC).

                                         In tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

                                 7.     Dovendosi annullare la decisione in ordine rimane salva la facoltà dell’autorità di prime cure di riprendere ex novo la procedura con l’emissione di una multa disciplinare (conformemente all’art. 11 cpv. 1 LMD) avuto riguardo all’esatto capo d’imputazione.

per questi motivi,                visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, , CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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