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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2006 30.2006.47

23. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,710 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

inosservanza di un segnale luminoso

Volltext

Incarto n. 30.2006.47 4485/606

Bellinzona 23 ottobre 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio 2006 presentato da

RI 1, rappr. da: Sindacato dei consumatori, Bellinzona,

contro

la decisione 10 febbraio 2006 n. 4485/606 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 24 febbraio 2006 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 10 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”.

                                         Fatti accertati il 14 ottobre 2005 in territorio di Camorino.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto della CRTE 1, comprensivo degli atti formati dalla Polizia cantonale.

                                 2.     Occorre poi chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentita, e meglio del diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dalla ricorrente, nella misura in cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale - avrebbe rifiutato senza alcun valido motivo di assumere agli atti le dichiarazioni di un teste a suo discarico annunciatosi spontaneamente sul luogo del fermo.

                                         La ricorrente attesta in effetti sin dall’inizio che il teste avrebbe confermato la versione da lei fornita (cfr. scritto 28 ottobre 2005 alla Polizia cantonale, osservazioni non datate al rapporto di contravvenzione, osservazioni 15 gennaio 2006 alle contro-osservazioni dell’agente denunciante), lamentando il fatto che lo stesso non è stato verbalizzato e giungendo persino ad affermare - con toni polemici e sardonici a dire il vero poco appropriati alle circostanze - che sarebbe stato ridicolizzato dall’agente denunciante.

                                         Per costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid. 5b).

                                         In concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito all’audizione testimoniale ritenendo, sulla scorta del rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005, di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito della ricorrente.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 3.     Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che corrisponde ora al cpv. 1bis  in vigore dal 1° marzo 2006), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

                                 4.     La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso. L’infrazione è stata constatata da un agente della Polizia cantonale, il quale nel suo rapporto di contro-osservazioni 23 dicembre 2005 ha precisato che “l’infrazione commessa dalla succitata è stata vista dagli agenti e di conseguenza hanno provveduto a fermarla e a intimarle la contravvenzione”.

                                 5.     La ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prima istanza sostenendo sin dalla prima comparsa scritta che “al segnale luminoso sono passata purtroppo con il giallo” (cfr. scritto 28 ottobre 2005 agli atti inoltrato alla Polizia cantonale in sede di procedura disciplinare, la quale non prevede la possibilità di presentare osservazioni, e - contrariamente a quanto asserito al punto 4, pag. 2, del gravame - trasmesso all’autorità di prime cure nell’ambito della procedura ordinaria, avviata con l’intimazione del rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005). In sostanza, essa lamenta un errato accertamento dei fatti.

                                         A sostegno della propria versione, la ricorrente si avvale delle dichiarazioni del signor __________ che si è annunciato spontaneamente sul luogo del fermo in qualità di teste a suo discarico. In proposito, non possono non essere messe in evidenza le numerose contraddizioni in cui cade la ricorrente, nella misura in cui in un primo tempo sostiene che il teste era alla guida della vettura dietro di lei (cfr. scritto 28 ottobre 2005), mentre in un secondo tempo afferma che era seguita da vicinissimo da una pattuglia della polizia (cfr. osservazioni non datate al rapporto di contravvenzione 13 dicembre 2005, con ogni probabilità, inoltrate tardivamente atteso che nella procedura in materia di contravvenzioni - al contrario di quanto asserito in tale scritto - non esistono ferie; cfr. art. 21 LPContr); dulcis in fundo, nelle osservazioni 15 gennaio 2006 non contesta che il teste si trovava incolonnato a cento metri di distanza (lett. d, pag. 2). Da notare che nella stessa lettera afferma addirittura che la polizia sarebbe giunta dalla direzione opposta (lett. e pag. 2).

                                 6.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza . La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, non vi è alcun motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale ha descritto in modo sufficientemente chiaro e circostanziato l’infrazione, precisando di aver visto l’infrazione. Egli, trovandosi a bordo del veicolo che seguiva quello della ricorrente, ha di fatto proceduto a una constatazione di agevole momento, constatazione che ha provocato la reazione immediata della pattuglia. Non si comprenderebbero altrimenti i motivi che hanno indotto gli agenti a reagire alla manovra del veicolo antistante, azionando i segnali prioritari per inseguirlo e farlo accostare. In altri termini, le constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il frutto della sua fantasia. Egli, a differenza della denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         Neppure la dichiarazione del signor __________ - pur adempiendo i requisiti di imparzialità dal profilo soggettivo - è atta a scagionare o quantomeno a fornire un ragionevole dubbio sulla non colpevolezza della ricorrente: la stessa non risulta infatti attendibile da un profilo oggettivo. In effetti, considerando la posizione in cui si trovava il teste rispetto alla ricorrente (incolonnato a 100 metri di distanza, ciò che risulta confermato dalla circostanza che egli è sopraggiunto dopo che la polizia ha avuto il tempo di fermare la ricorrente e dopo che era già nato un “piccolo diverbio” con gli agenti; cfr. osservazioni non datate, pag. 1) - ammesso che potesse scorgere la colorazione del semaforo - appare molto improbabile che egli fosse in grado di stabilire con una certezza assoluta, superiore a quella della polizia che seguiva da vicino la ricorrente, se la vettura condotta da quest’ultima avesse varcato la linea bianca dello stop quando ancora il semaforo era commutato su luce gialla. La sua eventuale audizione appare quindi influente ai fini del giudizio e per questo motivo non sarebbe stata ammessa neppure in questa sede.

                                         Si osserva peraltro che la circostanza evocata dalla ricorrente secondo cui era seguita da vicinissimo dalla pattuglia della polizia, per cui un fermo brusco avrebbe occasionato un tamponamento (cfr. osservazioni non datate al rapporto di contravvenzione) - quasi a voler giustificare l’infrazione - non è liberatoria. Con questa affermazione la ricorrente non pretende di essere transitata perché non era più in grado di fermarsi prima dell’intersezione, ma sembra piuttosto manifestare ulteriormente il proprio disappunto nei confronti degli agenti di polizia. La sua tesi è infatti incentrata sul fatto di essere passata con il giallo, circostanza che, come appurato, non trova riscontri oggettivi.

                                         Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella della ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri oggettivi di tale accertamento, che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza della ricorrente.

                                 7.     In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

                                         A ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto alla ricorrente la multa di fr. 250.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1, Sindacato dei Consumatori, Bellinzona,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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