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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.08.2006 30.2006.45

7. August 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,361 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Circolazione con autocarro sovraccarico

Volltext

Incarto n. 30.2006.45 3597/690

Bellinzona 7 agosto 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio 2006 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione 3 febbraio 2006 n. 3597/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 28 aprile 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 3 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per il seguente motivo:

                                         “Ha circolato con l’autocarro TI __________ sovraccarico.”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle sue osservazioni 28 aprile 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 29 cpv. 1 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. L’art. 30 cpv. 2 LCStr, stabilisce che gli stessi non devono essere sovraccaricati (prima frase).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).

                                         Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l’arresto o con la multa (art. 96 cifra 1 seconda frase LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere circolato con l’autocarro sovraccarico.

                                         Dal rapporto di contravvenzione 18 dicembre 2005 si evince infatti un peso del veicolo, dedotta una tolleranza del 3% per imprecisione della pesatura (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 27490 kg in luogo dei 25000 kg consentiti, per un’eccedenza di 2490 kg.

                                 4.     Il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia, ma sostiene, a torto, che la stessa contravvenzione sarebbe “stata intimata doppiamente (n.d.r.: a lui e al proprio datore di lavoro) e quindi in modo abusivo” (cfr. ricorso, pag. 2).

                                         Tuttavia, il ricorrente disattende che si tratta di due contravvenzioni distinte: una è stata indirizzata a lui quale conducente del veicolo e concerne il fatto di aver circolato con l’autocarro sovraccarico, l’altra al signor RA 1 nella sua qualità di detentore (e datore di lavoro) per aver tollerato tale situazione di irregolarità, senza impedire al proprio dipendente di circolare con l’autocarro sovraccarico.

                                         L’argomentazione sollevata dal ricorrente non è quindi pertinente in quanto l’autorità di prime cure ha sanzionato due fattispecie diverse emettendo a giusto titolo due decisioni. Va peraltro rimarcato che sia le intimazioni di contravvenzione (n. 3276 e 3277), sia le successive risoluzioni dipartimentali (n. 3031/605 e 3597/690) contenevano una chiara e differenziata descrizione dei fatti.

                                 5.     Il ricorrente si giustifica poi asserendo che “nel cantiere in cui è avvenuto il carico di materiale non era possibile effettuare il controllo del peso e inoltre si trattava di materiale il cui peso era difficile da valutare” (cfr. ricorso, pag. 2).

                                         La giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria o tale da sminuire la sua responsabilità. Anzi, sapendo a priori che il peso del materiale era difficile da quantificare, avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento prudenziale del carico, restando, se del caso, al di sotto del peso massimo consentito. Egli non poteva permettersi di speculare sul margine di tolleranza stabilito dalle direttive: agendo in tale maniera, ha assunto il rischio di eccedere in grave misura ai limiti fissati dalla legge e ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di diligenza. D’altronde, l’infrazione è punibile anche qualora sia commessa per negligenza (art. 93 cifra 2, 100 cpv. 1 LCStr).

                                         Aggiungasi che il ricorrente non ha neppure specificato il tipo di materiale che trasportava, limitandosi ad asserire che non era facile da valutare. Tuttavia, tale asserzione non consente a questo giudice di farsi un’idea sull’effettiva difficoltà di valutazione del peso, per cui non appare suscettibile di influire sull’esito del giudizio.

                                 6.     Da ultimo e marginalmente, egli si duole del fatto che l’autorità ha considerato a torto che nei termini di legge non sono state inoltrate osservazioni, ignorando in tal modo quelle presentate il 23 dicembre 2005 e il 9 gennaio 2006. Egli adombra in sostanza una violazione del diritto di essere sentito. A suo dire, “il termine di 15 giorni indicato per l’inoltro delle osservazioni è stato rispettato in quanto la scadenza stessa risulta essere il 9.1.2006, considerando i giorni festivi dal 20.12.2005” (cfr. ricorso, pag. 2). A torto.

                                         Infatti, l’art. 21 LPContr sancisce espressamente che nella procedura contravvenzionale non esistono ferie, per cui le osservazioni 9 gennaio 2006 risultano a priori tardive. Le stesse, peraltro, non contengono alcuna giustificazione, ma si limitano a rinviare alle osservazioni 23 dicembre 2005 presentate nell’ambito del procedimento parallelo a carico del datore di lavoro.

                                         Proprio perché riferite alla contravvenzione n. 3276 ascritta al datore di lavoro RA 1 (cfr. intestazione dello scritto 23 dicembre 2005, doc. D), le osservazioni 23 dicembre 2005 non sono state prese in considerazione per l’emanazione della risoluzione qui in esame che verte invece sulla procedura avviata in pari data nei confronti del ricorrente (n. 3277; doc. C). V’è da credere che il datore di lavoro sia incorso in una svista, poiché ha omesso di estendere tali osservazioni all’infrazione commessa dal ricorrente, malgrado abbia ricevuto direttamente la relativa intimazione di contravvenzione (come confermato nello scritto 9 gennaio 2006).

                                         È quindi a giusta ragione e senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente che l’autorità di prime cure ha considerato che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

                                         A ogni buon conto, la convinzione cui perviene questo giudice sulla base degli atti non muterebbe anche tenendo conto della giustificazione contenuta nel predetto scritto (e ribadita nel gravame).

                                 7.     Ciò posto, nulla induce a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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