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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.01.2008 30.2006.330

31. Januar 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,155 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mettere in circolazione un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame (elemento soggettivo)

Volltext

Incarto n. 30.2006.330 27776/608

Bellinzona 31 gennaio 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 novembre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 17 novembre 2006 n. 27776/608 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 18 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 17 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha messo in circolazione il veicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame”.

                                         Fatti accertati il 14 luglio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con comunicazione 18 dicembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         La ricorrente – in un unico gravame sottoscritto anche dal marito, multato con decisione separata - lamenta anzitutto un’asserta violazione del suo diritto di essere sentita nella misura in cui il rapporto di contravvenzione non menziona gli articoli di legge violati; inoltre l’autorità inquirente avrebbe, a suo dire, più volte modificato l’addebito mossole. Sennonché le numerose comparse scritte e le articolate argomentazioni ivi contenute attestano che ella ha compreso perfettamente l’infrazione contestatale, ossia quella di aver tollerato una modifica alla centralina al fine di aumentare la potenza del motore (come accertato della polizia cantonale, la quale non è tenuta a elencare gli articoli di legge nel proprio rapporto di contravvenzione, purché sia chiaro l’addebito), senza sottoporla a nuovo esame prima di ogni ulteriore impiego, ovvero senza notificare alcunché alla compente autorità di collaudo (qualifica giuridica della fattispecie secondo l’autorità di prime cure). Di conseguenza non è data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

                                         Ella invoca inoltre un presunto vizio di forma, a causa di un errore riportato nel rapporto di contravvenzione circa l’orario dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 14.00). Tuttavia, trattandosi di una svista facilmente riconoscibile, la stessa non è tale da mettere in dubbio le circostanze di tempo dell’infrazione e quindi da inficiare la procedura.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.

                                         Per l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

                                         In particolare, l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

                                         Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla presente legge (art. 103 cpv. 1 LCStr).

                                         Per l’art. 219 cpv. 2 lett. f OETV è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione.

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver messo in circolazione il veicolo TI__________ al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza motore) senza sottoporlo a nuovo esame. La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 della Polizia cantonale, dal quale risulta che è stata eseguita una modifica alla centralina, con aumento della potenza motore (potenza rilevata CV 247 / 181.8 kW a fronte di una potenza originale di CV 234 / 172 kW).

                                 4.     La ricorrente, avendo sottoscritto lo stesso gravame presentato dal marito nel parallelo procedimento di cui all’incarto __________, contesta in sostanza la validità dell’accertamento eseguito il 14 luglio 2006 presso il banco prova a rulli del centro professionale UPSA di Biasca, argomentazione di per sé irrilevante ai fini del giudizio, nella misura in cui decisivo è il fatto che il veicolo sia stato sottoposto a una modifica essenziale, senza che la stessa sia stata notificata all’autorità proposta al collaudo volto a verificare se siano ancora rispettati i parametri di legge.

                                         Tuttavia, dagli atti si evince che ella non era al corrente della modifica eseguita dal marito per opera della __________ SA, circostanza che non è invero stata rimessa in discussione. Nel rapporto di contro-osservazioni 25 settembre 2006 l’agente denunciante asseriva infatti che “il __________ confermava in effetti di aver provveduto (all’insaputa della moglie detentrice del veicolo come da lui dichiarato al telefono) ad effettuare una modifica alla centralina”.

                                         Certo, ci si può chiedere se in qualità di moglie ella non potesse o dovesse ragionevolmente avere conoscenza degli interventi di modifica operati dal marito sul veicolo a lei intestato. Tuttavia, agli atti non vi sono indizi in tal senso, poiché la questione non è stata approfondita, né tanto meno, a mente di questo giudice, la modifica poteva essere facilmente scoperta dalla ricorrente.

                                         Di conseguenza, a prescindere dalle varie congetture contenute nel gravame circa la potenza originale del motore e dalla pretesa nullità della misurazione eseguita al centro UPSA di Biasca, occorre concludere che difetta l’aspetto soggettivo dell’infrazione, né può essere rimproverata alla ricorrente qualsivoglia negligenza. La stessa deve pertanto essere prosciolta dall’addebito mossole e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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