Incarto n. 30.2006.306 26929/603
Bellinzona 8 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 3 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 3 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico”.
Fatti accertati il 9 giugno 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per l’art. 78 OSStr le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione, ragione per cui non devono essere percorse dai veicoli.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 238.1).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata al traffico.
4. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta l’infrazione imputatagli, ma si limita a giustificare il suo agire sostenendo di aver parcheggiato la sua auto “in zona vietata” e “più precisamente sulla spazio zebrato bianco tra il passaggio pedonale ed il primo posteggio” per potersi fermare “il più possibile vicino al negozio” __________ per smontare l’autoradio guasta (cfr. ricorso 9.11.2006).
5. Come detto in precedenza, l’art. 78 OSStr prevede che le superfici vietate al traffico (bianche, tratteggiate o bordate) non devono essere percorse dai veicoli, poiché servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione. Di conseguenza non è possibile sostarvi o parcheggiarvi sopra. Le motivazioni addotte dal ricorrente, non sono tali da giustificare l’annullamento o anche solo la riduzione della multa inflittagli, ben potendo egli usufruire degli stalli presenti, per suo stesso dire, in loco; la ragione addotta per il suo arresto non può certo essere interpretato alla stregua di un caso di necessità.
L’insorgente non evoca peraltro ulteriori circostanze né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata, che merita pertanto conferma.
6. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).