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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.09.2007 30.2006.286

3. September 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,184 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Circolare con un veicolo al quale sono state apportate delle modifiche senza averlo sottoposto ad un nuovo esame

Volltext

Incarto n. 30.2006.286 25559/609

Bellinzona 3 settembre 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità in segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 20 ottobre 2006 n. 25559/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 20 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha messo in circolazione la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico) senza sottoporla a nuovo esame”.

                                         Fatti accertati il 23 agosto 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione con comunicazione 16 novembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In proposito l’art 29 LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase).

                                         Per l’art. 34 cpv. 2 OETV il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne segnatamente i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo (lett. d).

                                         Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr). Parimenti, è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione secondo l’art. 219 cpv. 2 OETV (lett. f).

                                 3.     In applicazione delle predette disposizioni, la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente per aver messo in circolazione il veicolo, al quale erano state apportate delle modifiche (tubo di scarico), senza sottoporlo a nuovo esame.

                                         L’autorità di prime cure, nell’emanare la propria decisione si è basata sul rapporto di contravvenzione 25 agosto 2006, dal quale risulta che il tubo di scarico della vettura non era né omologato né notificato. Nel rapporto di contro-osservazioni 10 novembre 2006, l’agente denunciante ha precisato che “al momento del controllo, il conducente ha presentato un’omologazione per il tubo di scarico sulla quale non figurava il certificato tipo e relativa potenza del motore”.

                                 4.     Il ricorrente - in un gravame identico a quello presentato dal figlio __________, che è stato fermato alla guida del veicolo immatricolato a nome del padre - contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure asserendo che “alla vettura TI __________ non sono state apportate modifiche (tubo di scarico) non omologate. Lo conferma il fatto che all’esame delle vettura (collaudo) il 2 ottobre 2006 non è stata trovata alcuna illegalità sulla vettura, anzi uno degli esaminatori ha reso noto che nel precedete esame è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

                                 5.     Come già menzionato in precedenza, il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e sottoporlo a esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2 OETV); in particolare, soggiacciono al collaudo successivo le vetture sulle quali è stato montato un dispositivo di scappamento non omologato per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV). A contrario, qualora sulla vettura viene montato un dispositivo conforme al tipo di veicolo, l’esame successivo non è necessario. In tal caso, tuttavia, il detentore del veicolo deve allegare il certificato di omologazione alla licenza di circolazione da portare seco. Su quest’ultima deve inoltre essere riportato il medesimo numero di certificato tipo, attestante così che il dispositivo montato è idoneo al tipo di vettura.

                                         Nella fattispecie, sul certificato di omologazione prodotto dal ricorrente datato 05.09.2000 sono stati evidenziati i dati relativi alla vettura in oggetto. Più precisamente, questo documento fornisce i dati riguardanti il tipo di tubo di scarico (S3), di vettura (Golf III 2,0), di motore (AGG), così come la potenza del motore (85/5400) e la sigla del certificato tipo (IV6671). Il certificato di omologazione riporta inoltre la menzione secondo cui il documento è da allegare alla licenza di circolazione con la conseguenza che un’iscrizione su quest’ultima non è necessaria.

                                         Accertamenti esperiti da questo giudice hanno permesso di stabilire, in primo luogo, che la sigla del certificato tipo (IV6671) presente sul certificato di omologazione, come pure la potenza-motore (85 kw), corrispondono a quelli riportati sulla licenza di circolazione. Le decisioni di autorità relative alla licenza di circolazione menzionano inoltre espressamente che ad essa deve essere allegato il certificato di omologazione.

                                         In secondo luogo, l’Ufficio immatricolazioni, previa verifica, ha confermato che il suddetto certificato tipo figurava già sulla licenza di circolazione nel 2004, quando il ricorrente si era rivolto all’Ufficio tecnico per il collaudo del veicolo, dopo che erano stati modificati i cerchi e l’assetto. Di transenna si rilevi come quanto affermato dal sopra citato Ufficio renda verosimile l’assunto dell’insorgente secondo cui in un precedente esame “è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

                                         Certo permane il dubbio che il certificato mostrato dal conducente durante il controllo non sia quello prodotto con il gravame, tuttavia in difetto di elementi che attestino il contrario occorre tutelare la versione documentata dal ricorrente e concludere che il tubo di scarico montato sulla propria vettura è omologato e idoneo per quel tipo di veicolo.

                                         La conformità del dispositivo di scappamento con il tipo di veicolo ha inoltre quale conseguenza che un successivo collaudo prima di un ulteriore impiego non è necessario, bastando portare seco la relativa omologazione da accludere alla licenza di circolazione.

                                 6.     Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2006.286 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.09.2007 30.2006.286 — Swissrulings