Incarto n. 30.2006.276 25365/606
Bellinzona 10 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 13 ottobre 2006 n. 25365/606 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati il 2 luglio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Con atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di un sopralluogo della piazza comunale di __________.
L’art. 12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza; 124 I 211 consid. 4; 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie l’esecuzione di un sopralluogo non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,5 m per i pedoni, fino a 60 minuti, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni.
Nell’emanare la decisione l’autorità di prime cure si è fondata sul dettagliato rapporto di servizio 28 luglio 2006 della Polizia comunale di __________ - intimato direttamente al ricorrente, il quale si è espresso sullo stesso con scritto 4 agosto 2006, senza tuttavia confrontarsi con le precisazioni in merito ai fatti - nel quale si può leggere:
“In data e ora di cui sopra il signor RI 1 parcheggiava la sua autovettura di marca __________ immatricolata TI __________, sul marciapiede senza lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni inoltre a meno di cinque metri dal passaggio pedonale sito in località Piazza __________. Alle ore 12.50 l’agt. addetto al controllo del traffico fermo, poteva costatare questa infrazione e procedeva così a stilare la contravvenzione in oggetto. Preciso che l’infrazione era pure costatata dall’agt. della Polizia Comunale di __________, sul luogo presente l’agt. scrivente. (…) In seguito sono stati eseguiti ancora controlli, dagli stessi è risultato che il veicolo in questione alle 16.50, era parcheggiato nello stesso posto”.
4. L’insorgente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, osservando che: “non è proprio corretto asserire che abbia posteggiato la mia auto sul marciapiede: si tratta in effetti della piazza comunale di __________ dove sovente si fermano le auto e dove il passaggio per i pedoni è possibile sia a destra che a sinistra del veicolo senza alcun problema” (cfr. ricorso 20 ottobre 2006).
5. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta l’agente accertatore, preposto al controllo del traffico stazionario, sostiene che la vettura del ricorrente era parcheggiata sul marciapiede senza lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni e, inoltre, a meno di cinque metri dal passaggio pedonale sito in località Piazza __________ (circostanza che, tuttavia, non è stata contestata nel rapporto di contravvenzione).
Orbene, l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente forviere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit). Inoltre l’infrazione è stata constatata da un secondo agente della Polizia Comunale di __________ presente sul posto, ciò che conferisce ancora maggiore credibilità a quanto sostenuto dall’agente accertatore, frutto di una constatazione di agevole momento.
Aggiungasi che il ricorrente nei suoi scritti 10 luglio 2006 e 4 agosto 2006 al Municipio di __________, rispettivamente alla Polizia comunale di __________ - ai quali rinviava nelle osservazioni 11 settembre 2006 - non contestava minimamente che la vettura fosse parcheggiata sul marciapiede. Egli sosteneva unicamente che la medesima non era d’intralcio ai pedoni. Tale circostanza, qualora fosse comprovata, non sarebbe comunque sufficiente a giustificare l’abbandono del procedimento contravvenzionale. La legge prevede infatti che è possibile “parcheggiare” sul marciapiede (in realtà trattasi di sosta) solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, circostanze che il ricorrente non ha mai evocato. Di più: dal rapporto di servizio 28 luglio 2006 della Polizia comunale si evince che il veicolo dell’insorgente si trovava parcheggiato nel medesimo luogo alle ore 12.50, alle ore 14.55 e alle ore 16.50, presumibilmente senza interruzione, e senza che venisse effettuata alcuna operazione di carico e scarico o che venissero fatti salire o scendere passeggeri.
6. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione quest’ultima gli ha quindi inflitto una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari per questo tipo d’infrazione (n. 228.1), con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).