Incarto n. 30.2006.271 06 574/807
Bellinzona 21 maggio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 ottobre 2006 presentato da
RI 1 difeso da: Avv. DI 1
contro
la decisione 29 settembre 2006 n. 06 574/807 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 19 ottobre 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 29 settembre 2006 ha inflitto all’avv. RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di apprendista impiegata di commercio, dal __________ al __________, per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività” (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7 febbraio 2006).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS.
B. Contro la prRI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS). In particolare, è considerata attività lucrativa ai fini della legislazione sugli stranieri anche l’attività di apprendista (art. 6 cpv. 2 lit. b OLS).
Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS - extra CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
3. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di aver impiegato in qualità di apprendista impiegata di commercio, dal __________ al __________, per complessivi 15 giorni, la cittadina stati terzi __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non nega di per sé la fattispecie - che definisce come una mera irregolarità formale frutto di una negligenza - ma si giustifica invocando l’errore di diritto giusta l’art. 20 CP. Considerato che __________ è nata e cresciuta in Ticino, dove ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo, egli dava per scontato che godesse dello statuto di domiciliata (permesso tipo C) e che non necessitasse di nessun permesso particolare per completare la formazione.
In via subordinata, l’insorgente chiede di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 ultima frase LDDS, ritenendo che si tratti di un caso di minima gravità.
5. Giusta l’art. 20 vCP (art. 21 nCP) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Ne consegue che l’autore viene esentato da ogni pena, allorquando l’errore era inevitabile e non disponeva dei mezzi per evitarlo (Hurtado pozo, Droit pénal – partie générale II, p. 180 n. 569).
Nella fattispecie concreta, l’errore commesso poteva facilmente essere evitato dall’insorgente, il quale beneficiava di tutti i mezzi necessari per poterlo evitare, considerata per di più la sua formazione professionale e la lunga esperienza nel ramo giuridico. Per rendersi conto del carattere illecito del comportamento era infatti sufficiente richiedere alla futura apprendista una copia dei documenti di legittimazione o, eventualmente, assumere informazioni presso il competente Ufficio regionale degli stranieri, come peraltro prescritto dalla legge. In ogni caso, si rileva che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Ne consegue che, su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
6. La legislazione in materia di dimora e di domicilio prevede che nei casi di minima gravità si possa prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
Nell’ambito dell’assunzione di personale senza il necessario permesso rilasciato dall’autorità competente, sono da considerare di minima gravità quei casi in cui uno straniero svolge un’attività a titolo amichevole e per un breve lasso di tempo, per esempio aiutando un conoscente o un amico nei lavori di giardinaggio, in occasione di un trasloco, nell’ambito dello svolgimento di una manifestazione, ecc.
Nel caso concreto, ancorché l’irregolarità sia durata solo due settimane, vi è stata una vera e propria assunzione di un’impiegata a tempo determinato, per un periodo di 3 anni, ossia per tutta la durata dell’apprendistato. Non è quindi possibile parlare di caso di minima gravità. Come si evince dalle osservazioni dell’autorità di prime cure, la lieve negligenza (che, come detto, non è tuttavia parificabile a un caso di minima gravità) è stata presa in considerazione nella commisurazione della pena, già di per sé molto contenuta.
In definitiva, il ricorrente non evoca circostanze, né propone ulteriori argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
7. In siffatte evenienze è indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con la multa fino a fr. 2'000.-.
La sanzione inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 45 RLaLPS - extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).