Incarto n. 30.2006.260 22987/605
Bellinzona 27 settembre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 15 settembre 2006 n. 22987/605 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1, con decisione del 15 settembre 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 24 febbraio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni 23 ottobre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a 2 ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).
3. La CRTE1 ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 28 agosto 2006, ha asserito che: “al denunciante (recte: alla denunciata) gli è già stato spiegato allo sportello che anche per 10 minuti, per bere il caffè non può posteggiare fuori dalle caselle blu”.
4. La ricorrente, dal canto suo, pur confermando di essersi fermata dieci minuti presso il ristorante Stazione a __________ sostiene fermamente di non aver commesso alcuna infrazione, lasciando intendere che alcune persone avrebbero spostato la sua macchina, senza tuttavia rendere verosimile detta circostanza. Non v’è quindi alcun motivo di dubitare della versione dell’agente - che ha di fatto proceduto a una constatazione di agevole momento -, il quale, a differenza della multata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.
5. Ciò premesso, se, da un lato, è pacifico che la ricorrente non è legittimata a posteggiare il suo veicolo ove le piaccia, ma deve attenersi – come qualsiasi altro utente della strada - alla segnaletica vigente, dall’altro lato va detto che il rapporto di contravvenzione e, di riflesso, la decisione impugnata, contengono un’imprecisione, nella misura in cui rimproverano alla ricorrente di aver posteggiato in luogo dove è segnalato il divieto di parcheggio (2.49), allorquando dagli atti non risulta che in loco esista simile segnale di prescrizione.
Dalle affermazioni dell’agente accertatore emerge invero che essa ha posteggiato in “zona blu” (caratterizzata da segnale di indicazione; 4.18) al di fuori degli appositi stalli demarcati in violazione dell’art. 79 OSStr, infrazione punibile secondo la cifra 252.a dell’allegato 1 all’OMD.
L’imprecisa indicazione della segnaletica infranta nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la validità. In effetti, dal fatto che giusta l’art. 79 cpv. 1ter OSStr laddove i posti di parcheggio sono delimitati i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti, segue che nella restante parte del campo d’applicazione territoriale del segnale, che va determinato secondo le circostanze locali, sussiste un divieto di parcheggiare, quand’anche ciò fosse consentito dalle norme generali della circolazione. In questo contesto il segnale di indicazione assume di fatto un significato di divieto di parcheggio al di fuori di tali stalli (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, m. 2 ad art. 79 OSStr), al pari del segnale di prescrizione. È quindi pacifico che entrambi i segnali perseguono lo stesso scopo, seppur in modo indiretto per quanto attiene alla segnaletica presente in loco. Non per nulla le infrazioni a questi due segnali sono punite con multe di pari importo (fr. 40.- fino a due ore; cfr. n. 250 lett. a e 252 lett. a allegato 1 OMD).
6. A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 79 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, CRTE 1,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).