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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.08.2007 30.2006.213

6. August 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,626 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Circolare con una motoleggera senza mantenere la dovuta dall'auto davanti, urtandola; abbandono del luogo del sinistro

Volltext

Incarto n. 30.2006.213 17886/603

Bellinzona 6 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 agosto 2006 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione 28 luglio 2006 n. 17886/603 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

viste                                  le osservazioni 24 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della motoleggera TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che [la] precedeva, urtandolo posteriormente. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento limitatamente alla violazione dei doveri in caso di incidente con soli danni materiali, con conseguente riduzione della multa. Postula altresì il pagamento rateale della stessa.

                                 C.     Con comunicazione 24 agosto 2006 la Sezione della circolazione, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività del ricorso sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

                                         Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr in caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (art. 51 cpv. 3 LCStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). È parimenti punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge (art. 92 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che la precedeva, così come di aver abbandonato il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge.

                                 4.     La ricorrente, dal canto suo, non contesta la responsabilità nell’incidente ascrittale dall’autorità di prime cure, in particolar modo per quanto attiene alla mancata prudenza e all’insufficiente distanza dal veicolo che la precedeva.

                                         Essa sostiene tuttavia che l’abbandono del luogo del sinistro è da imputare allo spavento per la collisione, legato verosimilmente (“credo”) alle sue problematiche a livello psichico, per cui non si sarebbe resa conto dell’illiceità del suo agire. Soggiunge che l’elevato importo della multa inciderebbe notevolmente sulla sua già precaria situazione finanziaria.

                                         Nel gravame, l’insorgente specifica che è sottoposta a una curatela per problemi psico-fisici e di natura finanziaria, che le impediscono di gestirsi autonomamente. In proposito, osserva che non le è stato possibile presentare osservazioni al rapporto di contravvenzione entro i termini di legge (cfr. risoluzione impugnata), in quanto lo stesso non è stato intimato alla curatrice.

                                 5.     Prima di entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali, è d’uopo rilevare che a norma dell’art. 417 CC l’istituzione di una curatela – in specie trattasi di curatela volontaria di amministrazione (cfr. credenziale di nomina) – non ha alcuna incidenza sull’esercizio dei diritti civili dell’interessato, il quale conserva per principio intatta la capacità di far valere i propri diritti e quindi di ricevere direttamente gli atti che lo riguardano personalmente e che non concernono l’amministrazione dei suoi beni. Inoltre la curatela volontaria ex art. 394 CC presuppone la capacità di discernimento del richiedente.

                                         In specie, dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in occasione del suo interrogatorio di fronte alle forze inquirenti non è emerso nessun elemento che poteva indurre a credere che non fosse in grado di valutare la propria situazione e di inoltrare eventuali osservazioni al rapporto di contravvenzione. Di conseguenza, il rapporto di contravvenzione, così come la successiva risoluzione non andava notificata direttamente alla curatrice, che in questa sede si è invece legittimata quale rappresentante. In ogni caso, va detto che la presentazione delle osservazioni costituisce una facoltà del multato e non un obbligo, per cui il loro mancato inoltro non pregiudica la sua posizione.

                                 6.     Ciò premesso, nel merito, si osserva che giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

                                         La capacità di valutare il carattere illecito di un atto presuppone la facoltà intellettuale dell’individuo di conoscere quali sono i suoi doveri, di rendersi conto della sua appartenenza all’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze della società nei suoi confronti. Quanto alla capacità di agire secondo la valutazione del carattere illecito, non si tratta di ammettere il libero arbitrio, ma di riconoscere alla persona cosciente dei suoi doveri una capacità d’agire sulla base delle proprie motivazioni (Hurtado Pozo, Droit pénal – partie générale II, p. 156, n. 490s).

                                         Una persona è quindi responsabile se è intellettualmente capace di rendersi conto che il suo atto è contrario all’ordine giuridico, avendo la volontà sufficiente di agire in modo conforme alla legge.

                                 7.     Nella fattispecie, la ricorrente non illustra né la natura dei problemi psico-fisici di cui soffre, né le conseguenze che questi hanno sulla sua capacità d’agire; essa riferisce unicamente che la misura di curatela è stata necessaria, come detto, in quanto non è in grado di gestirsi in modo autonomo (cfr. ricorso 9 agosto 2006) da un punto di vista finanziario, donde il compito della curatrice “di amministrare e conservare i beni della curatelata” (cfr. credenziale di nomina). Questo giudice non dispone quindi di elementi che permettono di valutare se i problemi psico-fisici di cui soffre la ricorrente siano tali da impedire alla medesima di valutare il carattere illecito del suo agire. Rilevante è tuttavia il fatto che sia nel verbale d’interrogatorio 5 maggio 2006 davanti alla polizia cantonale, gendarmeria di __________, sia nel ricorso 9 agosto 2006, la ricorrente ha affermato di essersi allontanata dal luogo dell’incidente perché spaventata, reazione che di per sé non denota alcuna anomalia. Inoltre, lo stato di spavento non è considerato tale da rendere una persona incapace o capace solo in parte di valutare il carattere illecito di un atto e di agire di conseguenza. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         D’altronde, qualora fosse emersa un’incapacità della ricorrente di valutare il carattere illecito del suo comportamento stante gli asserti problemi psico-fisici, vi sarebbe da chiedersi se potrebbe ancora essere ammessa alla circolazione.

                                 8.     Quanto alla commisurazione della pena, l’insorgente pur senza chiedere espressamente una riduzione della multa, bensì unicamente una rateazione, evidenzia comunque che l’importo della stessa inciderebbe notevolmente sulla sua situazione finanziaria già precaria (atteso che le entrate mensili, costituite dalla rendita AI, comprensiva della prestazione complementare, e da uno stipendio minimo versato dall’associazione “__________”, sono appena sufficienti, e non sempre, a coprire le uscite correnti; cfr. saldo contabile).

                                         Malgrado la multa inflitta dall’autorità di prime cure risulti di per sé giustificata dalla gravità dell’infrazione commessa, dal grado di colpa, dalle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge, questo giudice ritiene nondimeno di poter accordare una riduzione della stessa in considerazione delle esigue disponibilità finanziarie della ricorrente.

                                         Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente riduzione della multa a fr. 150.- e adeguamento degli oneri di primo grado. Rimane comunque salva la possibilità della ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

                                         L’esito del gravame e la situazione finanziaria della ricorrente giustificano di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- alle spese di fr. 70.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.  

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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