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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2006 30.2006.19

25. August 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,566 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

cittadino straniero che svolge attività lucrativa senza permesso di lavoro

Volltext

Incarto n. 30.2006.19 06 53/806

Bellinzona 25 agosto 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar  

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 gennaio 2006 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 gennaio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

viste                                  le osservazioni 10 febbraio 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 13 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-, richiamati i motivi indicati nell’intimazione del rapporto di contravvenzione 9 settembre 2005, precisamente per aver lavorato in proprio, dal 01.04.2004 al 14.02.2005, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Nel ricorso 30 gennaio 2006 l’insorgente chiede di indire un dibattimento ai sensi della CEDU al fine di poter meglio esporre la propria versione dei fatti. Tuttavia, non si vede come un eventuale dibattimento possa essere d’ausilio per il presente giudizio e recare ulteriori elementi di rilievo, considerato che il ricorrente ha esposto la propria tesi in modo chiaro, completo ed esplicito nel ricorso, come pure nelle precedenti comparse scritte, già acquisite agli atti.

                                         In concreto, la discussione appare piuttosto come un mero esercizio formale, fine a sé stesso, per cui non si rende necessaria.

                                         Per quanto attiene al richiamo dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione dell’incarto inerente alla procedura di contravvenzione, lo stesso risulta essere pacifico. Nulla osta dunque all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-, ritenuto che nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

                                 4.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in proprio sprovvisto di regolare autorizzazione dal 1. aprile 2004 al 15 febbraio 2005.

                                 5.     Il ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli, confermando le risultanze del verbale di interrogatorio 15 febbraio 2005 di fronte all’autorità d’indagine (doc. D), dal quale si evince che: “Verso l’inizio di aprile 2004 ho aperto il negozio __________ a __________ in via __________. Questa attività l’ho continuata per 5/6 mesi (…). Lasciata l’attività del negozio ho iniziato nel commercio di pneumatici usati (…). Ora vorrei iniziare con l’esportazione di auto usate. Questa attività non l’ho però ancora iniziata.

                                         Devo ancora perfezionare alcune cose. Per questa attività, saputo che mi necessitava il permesso da parte della SPI, ne ho fatto richiesta”.

                                         L’insorgente si prevale tuttavia della sua buona fede in quanto riteneva che “essendo sposato con una cittadina svizzera potesse svolgere un’attività indipendente” (cfr. ricorso 30 gennaio 2006, pag. 2, punto 2). Egli soggiunge che tale attività era “ben nota alle autorità comunali e soprattutto fiscali” le quali lo avrebbero “lasciato operare senza problema alcuno dando pertanto l’impressione allo stesso di svolgere un’attività in piena regola” (cfr. ricorso, pag. 3, punto 4). In concreto, rileva dunque una corresponsabilità di dette autorità che non lo hanno reso edotto sull’obbligo di chiedere l’autorizzazione per esercitare un’attività lavorativa, omettendo di segnalare la situazione di irregolarità.

                                         Alla luce di tali considerazioni e vista la sua collaborazione attiva con le autorità, egli considera che la multa inflittagli sia sproporzionata, limitandosi tuttavia a chiederne l’annullamento e non già una riduzione.

                                         Nelle osservazioni 7 ottobre 2005 all’autorità di primo grado - ancorché tale argomentazione non sia stata ripresa nel gravame - egli ha inoltre rilevato che l’attività lucrativa illegale non andava computata per il periodo 1 - 14 febbraio 2005, dal momento che la richiesta di permesso per la prospetta attività di esportazione d’auto è stata inoltrata il 1° febbraio 2005 (cfr. formulario 104/B sub. doc. E): l’Ufficio regionale degli stranieri avrebbe quindi dovuto rilasciargli un “permessino provvisorio” già a far tempo da tale data.

                                         Non senza rilevare che il formulario, seppur datato 1° febbraio 2005, è stato consegnato al predetto ufficio solo l’8 febbraio 2005 (cfr. timbro sul retro), la questione può tranquillamente rimanere aperta, poiché la differenza sulla durata complessiva dell’attività illegale (40 settimane, anziché 41) non sarebbe comunque tale da influire sulla commisurazione della pena.

                                 6.     All’interessato, nella sua qualità di cittadino della __________, sono applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra CE/AELS. Le stesse, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lavorativa in applicazione del RLaLPS-extra CE/AELS. Cosa che l’insorgente ha attuato solamente l’8 febbraio 2005, ossia dieci mesi circa dopo l’inizio della sua attività professionale.

                                         Le giustificazioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio.

                                         Infatti, l’eventuale buona fede dell’insorgente non permette di esimerlo da qualsivoglia sanzione, poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri, come detto, sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché la violazione è perdurata per ben dieci mesi.

                                         Quanto alla corresponsabilità delle autorità, così come risulta dalle dichiarazioni rese dall’insorgente, il Comune di __________ gli avrebbe rilasciato le necessarie autorizzazioni per aprire il negozio “__________” (cfr. verbale d’interrogatorio 15 febbraio 2005, pag. 1), senza informarlo della necessità di ottenere un’autorizzazione per esercitare detta attività lucrativa.

                                         A parere dell’interessato, il Comune di __________, unitamente alle autorità fiscali e doganali, avrebbero potuto e dovuto accorgersi che egli non era in possesso di tale autorizzazione e renderlo edotto sull’obbligo di farne richiesta: omettendo di rilevare la situazione di irregolarità, gli avrebbero così dato l’impressione che stesse svolgendo un’attività in piena regola.

                                         Questa circostanza tuttavia non è tale da togliere o sminuire la colpa del ricorrente. La conoscenza di tali attività da parte delle autorità comunali e doganali o il pagamento degli oneri fiscali, non lo esimevano dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione prima di cominciare ogni e qualsiasi attività lucrativa, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione, così come per altro fatto con l’istanza inoltrata il 1. febbraio 2005 in relazione alla prospettata attività di esportazione di automobili e accessori (doc. E).

                                         Della conoscenza della situazione da parte delle autorità si può solo tener conto nella commisurazione della pena, in particolare perché il loro mancato intervento ha prolungato il periodo di infrazione. E infatti la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, come risulta dalla risoluzione 13 gennaio 2006 e dalle osservazioni 10 febbraio 2006, pag. 2, punto 3, ha valutato anche questo aspetto riducendo sensibilmente l’ammontare della multa.

                                         Infine, la sua disponibilità a collaborare con le forze inquirenti  –  seppur apprezzabile, quanto dovuta – risulta irrilevante ai fini del giudizio, come pure il fatto che tale attività lavorativa abbia poi comportato dei debiti.

                                 7.     Per quanto concerne l’adeguatezza della contravvenzione di fr. 500.-, si ribadisce che non ci troviamo di fronte a un caso di minima gravità, vista la durata del lavoro non autorizzato. L’autorità di prima istanza, come detto, ha già considerato la corresponsabilità delle autorità.

                                         Questa somma è inoltre da ritenere rettamente commisurata al grado di colpa.

                                         Occorre infatti considerare, oltre alla durata del lavoro non autorizzato, che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità se il ricorrente avesse assunto informazioni presso le autorità competenti. Nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 8.     Il ricorso - infondato - deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

   Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

Il presidente:                                                                La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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