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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.06.2007 30.2006.165

25. Juni 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,220 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Inosservanza di una segnalazione semaforica con conseguente collisione

Volltext

Incarto n. 30.2006.165 11852/609

Bellinzona 25 giugno 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1,

contro

la decisione 19 maggio 2006 n. 11852/609 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 20 giugno 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 19 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alle tasse di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra”.

                                         Fatti accertati il 29 novembre 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC e 68 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Sulle prove offerte dall’insorgente, pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla CRTE 1, mentre non è necessario disporre ulteriori complementi istruttori, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso.

                                         Il ricorso può pertanto essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza frase). In questo senso, l’art. 68 cpv. 1 OSStr sancisce che i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis prima frase OSStr), mentre quella verde dà via libera (art. 68 cpv. 2 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver osservato la segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, inoltrandosi in un’intersezione e collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da destra. La decisione impugnata si basa sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente eseguita dalla Polizia cantonale, la quale ha privilegiato la versione del co-protagonista, proveniente da __________ - che, come il ricorrente, sostiene di essere transitato con luce verde - in quanto suffragata dalle dichiarazioni di un pedone presente al momento della collisione.

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, nega sin dall’inizio ogni responsabilità per l’accaduto, adducendo di essersi fermato al semaforo posto su __________ e di essere ripartito quando questo commutava su luce gialla, inoltrandosi conseguentemente nell’intersezione con il verde (cfr. osservazioni 2 febbraio 2006). In definitiva, egli si appella al principio “in dubio pro reo”, asserendo che la versione dell’accaduto ritenuta dall’autorità di prime cure non è suffragata da elementi oggettivi tali da escludere ogni ragionevole dubbio che abbia commesso l’infrazione ascrittagli.

                                 5.     La versione del ricorrente contrasta invero con la dichiarazione resa dall’altro protagonista, secondo cui il semaforo era verde per il proprio veicolo (cfr. verbale d’interrogatorio 29 novembre 2005 __________, allegato al rapporto di polizia). Nondimeno, nulla agli atti consente di ritenere più credibile la versione del co-protagonista, in quanto la testimonianza del pedone __________ - che nonostante si trovasse fermo sul marciapiedi di __________ in prossimità dell’intersezione con __________, non ha visto la collisione (“passato un camioncino sentivo un rumore di collisione e mi giravo per vedere cosa era successo”; cfr. verbale di interrogatorio 30 novembre 2005, pag. 1) - non fornisce invero elementi concreti atti a chiarire la dinamica dell’incidente.

                                         Anzitutto si osserva che il teste non ha visto su che luce fosse commutato il semaforo per il ricorrente, atteso che si trovava alle sue spalle. Egli non ha inoltre potuto affermare con sicurezza che il semaforo sito su __________ fosse verde al momento in cui transitava il co-protagonista: trattasi unicamente di una deduzione basata sul fatto che il semaforo pedonale sulla medesima via era rosso. Risulta in effetti difficile credere che dalla posizione in cui si trovava potesse vedere il semaforo posto su __________ (cfr. disegno allegato al rapporto di polizia), motivo per cui su questo punto la sua testimonianza non può essere ritenuta decisiva ai fini di chiarire la dinamica dell’incidente. Non solo, ma è notorio che per motivi di sicurezza quando un semaforo per veicoli commuta sul rosso, quello per i pedoni non diventa simultaneamente verde; vi è sempre un attimo (che può essere anche di alcuni secondi) in cui entrambi sono sul rosso.

                                         Così stando le cose, non è possibile escludere che al momento del passaggio del veicolo del co-protagonista - che, come asserito dal teste __________ era comunque preceduto da altri veicoli - il semaforo su __________ fosse nel frattempo già commutato sul rosso. In proposito, la dichiarazione del teste, seppur disinteressata e spontanea, secondo cui “[la luce dell’impianto semaforico pedonale] era di colore rosso ed è rimasta tale anche dopo aver udito il colpo dell’urto” (verbale 30 novembre 2005 pag. 2), non fornisce elementi che possano escludere la considerazione che precede, in quanto è limitata al frangente in cui ha udito la collisione, ma non riferisce sugli istanti successivi.

                                         Ad ogni buon conto, appare inverosimile che il ricorrente, arrestatosi regolarmente all’impianto semaforico su __________, sia ripartito quando ancora il segnale indicava luce rossa, circostanza peraltro smentita dalla di lui moglie, come risulta dal verbale del co-protagonista, a pag. 2.

                                 6.     In conclusione, questo giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme invocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole dubbio che non si sia inoltrato nell’intersezione con il semaforo commutato su luce rossa.

                                         Il ricorso deve pertanto essere accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio.

                                         Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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