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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2007 30.2006.156

15. Mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,010 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Parlare al telefono durante la guida senza dispositivo mani libere

Volltext

Incarto n. 30.2006.156 11129/607

Bellinzona 15 maggio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 maggio 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 maggio 2006 n. __________ emessa d Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 7 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- per il seguente motivo:

                                         “Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     Con comunicazione 7 giugno 2006 la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli in quanto al momento in cui sono stati accertati i fatti si trovava al lavoro presso __________ senza possibilità di lasciare il suo posto perché non disponeva di un rimpiazzo. A comprova di tale circostanza produce un tabulato del sistema di timbratura, dal quale si evince che ha iniziato il turno alle 13.19 e terminato alle 17.41, senza assenze. Inoltre, a suo dire, l’infrazione contestatagli con la decisione non sarebbe poi tanto chiara stante le affermazioni dell’agente, il quale riferisce unicamente dei fari spenti e della mancata segnalazione d’uscita dalla rotonda.

                                 5.     Dall’esame degli atti, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, l’infrazione commessa non è chiaramente documentata.

                                         All’insorgente è stato rimproverato di aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”. Tuttavia, l’avviso di contravvenzione stilato dall’agente denunciante non menzione il tipo d’infrazione commessa, ma riporta - per di più a matita – unicamente le indicazioni “dx mano” e “fari spenti” (cfr. avviso accluso alle contro-osservazioni 2 giugno 2006 dell’agente denunciate). Anche nelle osservazioni 31 marzo 2006, sulle quali si è basata l’autorità di prime cure per l’emissione della decisione, l’agente denunciate afferma che “per quanto riguarda l’infrazione, mi ricordo che era una brutta giornata ed il veicolo, proveniente da __________, circolava con fari spenti, motivo per il quale ha attirato la mia attenzione. Inoltre il conducente non segnalava l’uscita dalla rotonda, in direzione di __________”.

                                         Ora, nessun documento a disposizione dell’autorità di prime cure fa menzione dell’utilizzo del telefonino da parte del ricorrente durante la guida. Tale circostanza è indicata unicamente nelle osservazioni 2 giugno 2006 dell’agente denunciante, nelle quali si può leggere “(…) E mi sono detto: guarda quello, natel in mano, fari spenti e non mette neanche la freccia all’uscita”. A mente di questo giudice, l’agente denunciante non ha tuttavia circostanziato l’infrazione e le modalità dell’accertamento eseguito con la precisione che è lecito attendersi e, in definitiva, ha ammesso che “per la data la stessa è stata aggiunta dopo (che mi sia sbagliato?)”.

                                         A fronte di tali lacune, l’insorgente, come detto, ha prodotto i tabulati del sistema di timbratura, dai quali si evince come il giorno in questione fosse presente sul posto di lavoro dalle ore 13.19 alle ore 17.41 e come durante il periodo lavorativo non vi siano state assenze (cfr. osservazioni 10 aprile 2006). Egli ha inoltre asserito che per eventuali consegne o commissioni per conto del datore di lavoro, come ipotizzato dall’agente denunciante per giustificare l’infrazione, i dipendenti fanno capo ai vari veicoli messi a disposizione dall’ente ospedaliero, circostanza che risulta verosimile.

                                         Appare quindi impossibile che l’insorgente abbia potuto commettere l’infrazione imputatagli nelle circostanze di luogo e di tempo ritenute nella decisione. Per di più, per sua stessa ammissione, l’agente denunciate non ha escluso un suo possibile errore per quanto riguarda la data riportata sull’avviso di contravvenzione, in quanto scritta a posteriori (cfr. osservazioni 2 giugno 2006).

                                 6.     Di conseguenza, questo giudice ritiene che non vi sono sufficienti riscontri oggettivi che indicano che l’infrazione ascritta all’insorgente dall’autorità di prime cure sia stata effettivamente commessa. Inoltre non si capisce per quale motivo il ricorrente non sia stato multato anche per la mancata accensione dei fari viste le condizioni atmosferiche e l’omissione di segnalare con l’indicatore di direzione l’uscita dalla rotonda, ritenuto che anche questi fatti costituiscono un’infrazione alla LCStr (art. 39 e 41 LCstr, art. 28 e 30 ONC).

                                         In applicazione del principio in dubio pro reo che caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli artt. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                           La segretaria:

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