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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2007 30.2006.151

15. Mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·872 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Posteggiare su un area indicante il divieto di fermata

Volltext

Incarto n. 30.2006.151 9558/606

Bellinzona 15 maggio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernascconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18/20 maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 21 aprile 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 12 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione __________ ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Riguardo alla tempestività dell'impugnativa va segnalato quanto segue. La decisione 21 aprile 2006 è stata notificata alla ricorrente in data 24 aprile 2006; tale invio è tuttavia risultato infruttuoso (cfr. estratto track and trace) a causa del cambiamento di indirizzo della ricorrente, risalente al mese di dicembre 2004. La medesima decisione è stata nuovamente inoltrata al corretto indirizzo della ricorrente in data 4 maggio 2006. Contro tale decisione è stato interposto ricorso con scritto 18, spedito il 20 maggio 2006. Il medesimo è di conseguenza tempestivo.

                                         Ciò posto, il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima fase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________ in un luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.

                                 4.     L’insorgente, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica sostenendo che “arrivati ad __________ in prossimità della funivia, abbiamo trovato uno scenario impressionante, auto parcheggiate su tutta la strada, sia a destra che a sinistra. In un primo momento, ricordando la pubblicità che parlava di un autosilo, sono andata in questo, ma era pieno. A questo punto ho pensato che forse il Comune aveva dato la possibilità di parcheggiare lungo la strada, visto che era il periodo delle vacanze natalizie e visto che a volte in base ad alcune manifestazioni ciò accade”.

                                 5.     Come esposto in precedenza, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. Ne consegue che, in assenza di istruzioni particolari e divergenti dell’autorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla carreggiata deve essere rispettata.

                                         Dalla documentazione agli atti non risulta che il giorno in questione fosse stata posata della segnaletica provvisoria con lo scopo di autorizzare il parcheggio in una zona in cui solitamente questo era vietato.

                                         È inoltre irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza menzionata dalla ricorrente, secondo cui nel medesimo luogo erano posteggiate altre 20/30 vetture. Questo non l’autorizzava a parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quand’anche in buona fede, atteso che quest’ultima non è liberatoria e che non vi sono elementi che emergono dall’incarto attestanti l’esistenza di un’eventuale prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe.

                                         In definitiva, la ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano questo giudice a scostarsi dalla decisione impugnata.

                                         Vista la particolarità della fattispecie e la situazione personale e finanziaria della ricorrente, si prescinde - in via del tutto eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di questa sede.

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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