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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.08.2005 30.2005.95

9. August 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·791 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso

Volltext

Incarto n. 30.2005.95 05 237/207

Bellinzona 9 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di operaio, dal 1° giugno al 9 luglio 2004 presso __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

                                         Fatti accertati in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti e invoca il principio della buona fede.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

                                         È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).

                                         Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

                                 3.     Il ricorrente non contesta di aver iniziato la sua attività lavorativa senza il relativo permesso, ma si limita a sostenere - a torto - di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti; tuttavia né __________, né l’Ufficio preposto ad elargire le prestazioni assistenziali lo erano. Infatti l’autorità competente in questi casi è l’Ufficio regionale degli stranieri, autorità alla quale l’insorgente non si è rivolto, nemmeno per chiedere informazioni (cfr. ricorso), nonostante sapeva che anche per lavorare in prova occorreva avere il permesso (cfr. dichiarazioni di RI 1 del 12 luglio 2004 contenute nella contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

                                         Di conseguenza il ricorrente, oltretutto sprovvisto di un permesso di lavoro, non può invocare nell’evenienza concreta la buona fede per giustificare il suo agire, mentre al riguardo nulla muta alla fattispecie l’atteggiamento assunto dal datore di lavoro.

                                         Infine e abbondanzialmente si rileva come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; non si deve dimenticare che nell’evenienza concreta l’importo è stato notevolmente ridotto in considerazione della particolarità della fattispecie (cfr. motivazione della decisione dell’11 marzo 2005).

                                 5.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005  emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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