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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2005 30.2005.72

4. August 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,092 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ripetuto sorpasso a destra in autostrada. Denuncia da parte di privato

Volltext

Incarto n. 30.2005.72/AMM 3853/490

Bellinzona 4 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 febbraio 2005 presentato da

RI 1 DI 1

contro

la decisione n. 3853/490 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 4 febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato ripetute manovre di sorpasso a destra – il 9 ottobre 2004, verso le ore 17.30 – mentre circolava con la vettura targata __________ sull’autostrada A2 verso nord, fra gli svincoli di Rivera e di Bellinzona Sud;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1000.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 febbraio 2005, in cui “contesta integralmente l’infrazione contestatagli così come la circostanza stessa”;

                                         che nelle osservazioni del 24 marzo 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che sul complemento istruttorio postulato dal ricorrente, costui si limita a formulare “istanza d’assunzione del teste sig. __________”, senza neppure spiegare in che modo tale prova potrebbe recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio; la domanda si rivela quindi finanche irricevibile;

                                         che ad ogni buon conto, l’auspicata testimonianza non sarebbe suscettibile – come si dirà in appresso – d’influire sull’esito del procedimento;

                                         che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;

                                         che i conducenti possono avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC), sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione (lett. b), sulle corsie d’accelerazione delle entrate, sino alla fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (lett. c) e sulle corsie di decelerazione delle uscite (lett. d); è nondimeno vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere effettuato ripetute manovre di sorpasso a destra – il 9 ottobre 2004, verso le ore 17.30 – mentre circolava con la vettura targata __________ sull’autostrada A2 verso nord, fra gli svincoli di Rivera e di Bellinzona Sud;

                                         che la decisione impugnata fonda sulla seguente dinamica descritta dal denunciante (v. denuncia allegata al rapporto della polizia cantonale di San Gallo):

                                         “Am frühen Sonntag [recte: Samstag] Abend fuhr ich von Lugano Richtung Zürich. Bereits vor dem Ceneritunnel (Höhe Bedano/Mezzovico) machte sich in meinem Rücken ein Autofahrer unangenehm bemerkbar. Er Bedrängte die hinter mir ebenfalls auf der linken Fahrspur mit ungefähr 110-120 km/h flüssig fahrenden Autos dauernd mit der Lichthupe und überholte schliesslich zwei Fahrer rechts, ohne im übrigen auch nur einmal die Blinker zu betätigen.

                                         Im Ceneritunnel fuhr er auf der linken Spur hinter mir, überholte mich dann rechts und schwenkte unmittelbar vor mir kurz vor Tunnelausgang wieder ohne Blinker auf die linke Spur ein, und zwar so knapp, dass ich zum Bremsen gezwungen wurde. Das Foto zeigt die Situation kurz nachher bei Tunnelausgang. Einige Sekunden später überholt er wieder rechts den vor mir fahrenden blauen Lieferwagen. In der Folge wiederholten sich diese haarsträubenden Überholmanöver Richtung Bellinzona noch weitere zwei Mal. Dann verlor ich ihn aus den Augen.

                                         Angesichts dieses kriminellen und rücksichtslosen Fahrverhaltens mit überhöhter Geschwindigkeit und der vor allem angesichts des sehr dichten Verkehrs massiven Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer möchte ich gegen diesen Fahrer Anzeige erstatten.“;

                                         che il ricorso, fatta salva l’evocata richiesta istruttoria, si esaurisce nella seguente censura:

                                         “Il sig. __________, il quale ha ricevuto la decisione di multa in data 07.02.2005, contesta integralmente l’infrazione contestatagli così come la circostanza stessa”;

                                         che non giova tuttavia all'insorgente negare apoditticamente qualsivoglia infrazione, ove solo si consideri come egli aveva in precedenza ammesso – in un interrogatorio del 25 novembre 2004 davanti alla polizia cantonale di San Gallo – di essere stato alla guida del veicolo incriminato nelle circostanze descritte nella denuncia (cfr. il relativo Befragungsprotokoll, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto) e, d’altro canto, non si è detto in grado di ricordare i fatti contestatigli dal denunciante (“Ehrlich gesagt, mag ich mich nicht mehr erinnern“; “Ich kann mich gar nicht erinnern. Meines Erachtens bin ich normal gefahren“, “Von diesen Rechts-Überholmanöver habe ich keine Ahnung“: Befragungsprotokoll citato, pag. 2);

                                         che non si vede come l'interessato, fosse stato estraneo ai fatti contestatigli, non avrebbe saputo escludere un ripetuto superamento di veicoli sulla destra – a un mese e mezzo dall’accaduto – per poi ricordarsene in sede ricorsuale proclamandosi innocente;

                                         che le argomentazioni addotte dall'interessato – generiche, possibiliste e contraddittorie – non consentono in definitiva di dubitare ch’egli abbia effettivamente perpetrato l’infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado; ciò, senza che sia dunque necessario disporre la postulata audizione testimoniale del denunciante;

                                         che la multa inflitta, per finire, risulta senz’altro giustificata dall’entità dell’infra­zione – con la quale l’interessato ha intenzionalmente compromesso la sicurezza del traffico, mettendo a repentaglio l’incolumità sua e degli altri utenti della strada – tale da potersi finanche configurare in una trasgressione grave nel senso dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. DTF 126 IV 196 consid. 3);

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 8 cpv. 3 e 36 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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