Incarto n. 30.2005.7/KRM (401) 04 262 / 805
Bellinzona 10 febbraio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 27 dicembre 2004 presentato da
RI 1 difeso da Avv. __________, ,
contro
la decisione 10 dicembre 2004 n. 04 262/805 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 17 gennaio 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 60.--, per i seguenti motivi:
"quale ex rappresentante del Ristorante __________ SA, __________ ha permesso alla signora __________, __________, di svolgere una gerenza irregolare ed incostante presso il Ristorante __________, __________. La presenza della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici”.
Fatti accertati il 17 maggio 2003.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.L’art. 82 cpv. 1 RLes pubb prescrive che il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore.
Ex art. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. Con la sua presenza egli assicura il buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb).
Ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alla predetta legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di 10000.-- […]; sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato, quale rappresentante del gestore Ristorante __________ SA e in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb, di aver permesso alla signora __________ di svolgere una “gerenza irregolare ed incostante presso il Ristorante __________”. “La presenza della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici” (risoluzione impugnata con rinvio all’intimazione di contravvenzione del 5 novembre 2004).
4.Il ricorrente si duole di un accertamento impreciso dei fatti, sottolineando che “la sua responsabilità quale rappresentante della società stessa è decaduta al momento della nomina, in sua vece, della signora __________ quale gerente della società: è infatti assurdo che un gerente risponda di mancanze commesse dal suo successore dopo che si è verificata la sostituzione”.
5.A ragione la CRTE 1 sottolinea che, “dai documenti versati agli atti, il Sig. RI 1, in data 17 maggio 2003, ricopriva ancora la funzione di rappresentante della società Ristorante __________ SA di __________”. Tale carica risulta essere stata ricoperta dal 7 settembre 2000 al 7 agosto 2003. “Pertanto, al momento della contestazione dell’infrazione, il ricorrente risultava a tutti gli effetti, nei confronti del Dipartimento, quale rappresentante legale della società Ristorante __________ SA. Il fatto che il ricorrente in pratica non svolgeva più le mansioni di rappresentante non permette altro giudizio” (osservazioni della CRTE 1 del 17 gennaio 2005).
6.Contrariamente alle argomentazioni ricorsuali, dai numerosi documenti costituenti l’incarto non si desume affatto che la responsabilità del ricorrente è cessata con la nomina della signora __________, avendo la stessa una funzione differente rispetto a quella del multato. Sbaglia l’insorgente nel sostenere che la signora __________ è stata nominata a ricoprire la stessa carica prima attribuita al signor RI 1, sostituendolo (ricorso del 27 dicembre 2004). Conferma quanto sopra la circostanza che la CRTE 1 ha emesso due distinte decisioni, una tendente a sanzionare la signora __________ quale gerente dell’esercizio pubblico Ristorante __________, l’altra mirante ad infliggere una multa al signor __________, in qualità di rappresentante legale della società Ristorante __________ SA nei confronti del Dipartimento delle Istituzioni. Quest’ultima carica non è mai stata ricoperta dalla signora __________. È ben vero poi, come sostiene il multato, che la CRTE 1 già nel luglio 2003 era al corrente che il signor RI 1 sarebbe stato sostituito dal signor __________, quale nuovo responsabile della società, ma è altrettanto vero che quest’ultimo è stato autorizzato ad assumere la carica a far tempo dal 7 agosto 2003 (cfr. doc. L dell’incarto della SPI). Pertanto per l’epoca antecedente a questa data l’unico effettivo responsabile della società Ristorante __________ SA di fronte al Dipartimento, lo si ribadisce, è il ricorrente. Per questo motivo è assolutamente ininfluente per il giudizio il richiamo dalla CRTE 1 della data in cui la signora __________ ha assunto la gerenza dell’esercizio pubblico, così come richiesto dall’insorgente.
7.Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono per il resto un’indubbia gravità: la circostanza che il gestore permetta una gerenza irregolare ed incostante da parte del gerente – responsabile del “buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista” (art. 81 RLes pubb) – può comportare rischi per la clientela e per l’ordine pubblico in genere.
8.Dato quanto precede, la decisione impugnata si rivela provvista di buon diritto, la multa inflitta essendo adeguata al caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: