Incarto n. 30.2005.54 571 10 102
Bellinzona 8 agosto 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 febbraio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 571/10/102 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona;
viste le osservazioni del 3 marzo 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Con decisione 4 febbraio 2005, la Divisione dell’ambiente ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 150.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per complessivi fr. 20.-, per i seguenti fatti:
“[avere] fatto uso il giorno 15 ottobre 2004, in qualità di cacciatore, di un veicolo a motore targato TI __________ per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________, in territorio del Comune di __________; lasciato incustodita l’arma tra il 12 ottobre e il 15 ottobre 2004 nel rustico di proprietà del sig. __________ ubicato sul monte __________”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 48, 51 e 69 RALCC; 21 LCP.
B. Contro la predetta pronuncia, RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendo in sostanza l’annullamento della stessa o la riduzione della multa.
C. Con osservazioni del 3 marzo 2005, la Divisione dell’ambiente chiede la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. L’art. 18 cpv. 2 LCC rimanda alle norme stabilite dal Consiglio di Stato per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni. L’art. 48 RALCC precisa che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1); durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2); infine al cpv. 3 sancisce che non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 51.
Parimenti l’art. 20 LCC rinvia al medesimo regolamento per quanto attiene all’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. Ai sensi dell’art. 51 RALCC, l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle strade elencate alle lett. a e b, fatta eccezione a quanto previsto agli art. 28 e 55 RALCC.
L’art. 41 cpv. 1 RALCC, relativo allo spostamento sul luogo di caccia, decreta che la partenza per le zone di caccia, con fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 7.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore; tuttavia il cpv. 3 specifica che resta riservato quanto previsto agli art. 51 e 52.
3. Nell’evenienza concreta, il ricorrente stesso ammette di avere lasciato la propria arma al rustico ubicato sul monte __________, ove si dirigeva in automobile il 15 ottobre 2004, allo scopo di esercitare la caccia il giorno successivo.
Egli dichiara infatti che “mi ero preoccupato di non spostarmi la vigilia in auto con un fucile […] posso affermare che il rustico in quel periodo è stato da me occupato esattamente domenica 10, martedì 12, venerdì 15 (giorno incriminato), sabato 16, domenica 17 […] mi trovavo in auto e mi recavo in un’abitazione da me affittata in periodo non aperto alla caccia […] sono cacciatore di caccia bassa con staccata la regolare patente e il giorno successivo (giornata di apertura di caccia bassa) partendo dall’abitazione citata innanzi ho partecipato ad una giornata di caccia” (cfr. osservazioni del 5 novembre 2004). Vi è una conferma di siffatta versione nello scritto ricorsuale del 9 febbraio 2005: “mi pare sia cosa impensabile il riportare al domicilio a __________ l’arma in questione dal martedì 12 (ultima occupazione prima del viaggio della vigilia) fino al venerdì 15 e riportarvela in questa occasione […] non avendo con me in auto né un’arma né della munizione di caccia”.
Tali circostanze sono comprovate dai fogli di controllo dei due cacciatori, dai verbali di segnalazione e dai rapporti di contravvenzione.
Nei verbali di segnalazione del 15 ottobre 2004 l’agente ha specificato che il ricorrente si era “recato in zona di caccia, con il sig. __________, percorrendo con l’auto un tratto di strada vietato ai cacciatori (__________). Il fucile di caccia è stato portato sul monte di __________ martedì 12 ottobre ed ivi depositato, nella cascina disabitata” e lo stesso del signor __________, che si era “recato in zona di caccia, con armi e munizioni, percorrendo un tratto di strada vietato ai cacciatori […] auto TI 91439”.
Dal rapporto di contravvenzione dell’Ufficio caccia e pesca del 22 ottobre 2004, firmato dall’agente predetto, si ha un’ulteriore conferma che il signor RI 1 è stato fermato in compagnia del sig. __________, mentre con l’auto stavano recandosi sul monte di __________, per poi il giorno dopo esercitare la caccia alla lepre. Il RI 1, al momento del fermo, non aveva con sé l’arma, alla nostra domanda dove fosse, ci rispose che martedì 12 ottobre era salito a __________ ed aveva depositato l’arma nel rustico del sig __________ disabitato in questi ultimi giorni. Gli facemmo notare, che questo modo di fare è proibito, pertanto era incorso in un’infrazione”.
Dai fogli di controllo, compilati dai cacciatori medesimi, emerge che entrambi hanno esercitato la caccia il 16 e 17 ottobre 2004.
Da quanto suesposto emerge che l’insorgente ha lasciato la propria arma, incustodita, al rustico presso il monte di __________ dal 12 al 15 ottobre 2004, fuori dal periodo di caccia (cfr. art. 16 cpv. 1 litt. b LCC), come rimproveratogli dalla Divisione dell’Ambiente. Tale agire è in contrasto con quanto previsto all’art. 48 RALCC, poiché le armi vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1), il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove soggiorna o pernotta solamente durante il periodo di caccia (art. 48 cpv. 2 RALCC) e non è permesso il deposito incustodito nelle abitazioni secondarie (art. 48 cpv. 3 RALCC) non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 51 RALCC. Il ricorrente è quindi incorso in un’infrazione che prevede, quale pena, la multa (art. 41 LCC; 69 RALCC).
In merito allo spostamento del ricorrente in data 15 ottobre 2004, con il veicolo TI __________, sulla strada che porta da __________ a __________, si osserva quanto segue.
Nelle osservazioni del 5 novembre 2004 il multato sostiene che lo scopo del passaggio sulla strada __________ era quello di sostituire una bombola di gas al rustico: “Lo scopo di quel mio viaggio era primariamente di rimettere in funzione il gas che da martedì prima era esaurito e per questo avevo con me in auto una nuova bombola. Anche le provviste erano già state da me portate in baita la settimana precedente” (cfr. ricorso 9 febbraio 2005).
Ritenuto che i guardacaccia hanno spiegato all’insorgente che aveva commesso un’infrazione (cfr. rapporto di contravvenzione dell’Ufficio caccia e pesca del 22 ottobre 2004), non è dato modo di capire per quale ragione nessuno dei due cacciatori abbia specificato il preteso scopo in quell’occasione, ciò che avrebbe permesso una verifica da parte degli agenti. Se il cambiamento della bombola del gas fosse stato lo scopo primario, il fatto che egli non l’abbia detto agli agenti apparirebbe incomprensibile, visto che sarebbe stato nel suo interesse ottenere la constatazione di tale circostanza. L’allegazione del multato non trova riscontri probatori, né in eventuali dichiarazioni del signor __________ né in altri atti. Dalle affermazioni del ricorrente si evidenzia invece una serie di azioni intese a preparare il soggiorno a scopo di caccia.
Ma anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi ricorsuale non v’è dubbio che l’insorgente si stesse recando in auto in un luogo, in cui avrebbe poi esercitato attività venatoria. L’infrazione risulta quindi perciò solo adempiuta, a prescindere dal preteso scopo “primario” del viaggio.
Considerato che l’insorgente dichiara di avere esercitato la caccia il giorno seguente (cfr. osservazioni del 5 novembre 2004) e ha iscritto tale evento nel proprio foglio di controllo, l’uso del veicolo sulla strada __________ a scopo di caccia è palese. Parimenti risulta di meridiana evidenza la qualità di cacciatore del ricorrente, ai sensi dell’art. 51 RALCC, poiché egli è possessore della patente di caccia e lo spostamento era direttamente connesso con l’esercizio della caccia del 16 ottobre 2004.
L’uso di veicoli per il trasporto di cacciatori è permesso esclusivamente sulle strade elencate all’art. 51 RALCC; non apparendo il tratto percorso dall’insorgente tra le strade elencate nel predetto disposto, il ricorrente ha violato la legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 51 RALCC; cfr. rinvii degli art. 20 LCC; 41 cpv. 3 RALCC). L’infrazione è punibile con la multa (art. 69 RALCC, 41 LCC).
4. Giusta l’art. 41 (prima frase) LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente Legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-.
Ritenuto che l’insorgente ha commesso due infrazioni alle disposizioni cantonali sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la multa inflittagli dalla Divisione dell’ambiente appare confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5. In virtù di quanto esposto, il ricorso del 9 febbraio 2005 deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 20, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 48, 51 e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: