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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2006 30.2005.408

16. Mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,109 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Posteggiare il veicolo in un parcheggio riservato agli invalidi

Volltext

Incarto n. 30.2005.408 33100/409

Bellinzona 16 maggio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 dicembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 9 dicembre 2005 n. 33100/409 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 27 dicembre 2005 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 9 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

                                         Per riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi” (5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).

                                         L’art. 79 cpv. 1bis OSStr (v. art. 79 cpv. 1 OSStr) recita che “i posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella “Zona blu” è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla”. Secondo l’art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr, se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare e scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).

                                 3.     Preliminarmente si osserva come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in possesso della relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una persona portatrice di handicap; di conseguenza si prescinde in questa sede dall’esame di tale questione.

                                 4.     Nella fattispecie la CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, d’aver parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi (5.14).

                                 5.     L’insorgente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli (“Ben inteso, non contesto minimamente il lavoro degli agenti” : scritto 10 settembre 2005 alla Polizia Intercomunale, seconda frase), ma adduce che la particolare demarcazione del posteggio in esame, in giallo contornato di bianco, potrebbe tollerare “brevi soste per piccole operazioni, come nel mio caso (…), per permetterci di accedere al Bancomat o in macelleria, senza perdere di vista il veicolo per liberare immediatamente l’area interessata” (cfr. scritto 10 settembre 2005 alla Polizia Intercomunale, seconda frase), prestandosi in altri termini a confusione stante la sua doppia colorazione.

                                         La Polizia Intercomunale di __________, in risposta alle giustificazioni addotte dall’insorgente nel predetto scritto, ha confermato che la segnaletica in questione è conforme alle disposizioni legali previste dall’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr), nonché alle norme dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS sui parcheggi, applicabili giusta il rinvio dell’art. 115 cpv. 1 OSStr) e dunque non permette il parcheggio nelle situazioni citate dal multato (cfr. delucidazioni 13 settembre 2005).

                                         Successivamente – a seguito delle osservazioni 14 novembre 2005 dell’insorgente – l’agente denunciante ha specificato che “il parcheggio riservato agli invalidi è stato regolarmente demarcato in giallo ed inoltre contornato di bianco onde dare più risalto alla fattispecie dello stesso” (cfr. contro-osservazioni 17 novembre 2005).

                                 6.     È ben vero che la demarcazione in questione presenta i colori bianco e giallo, tuttavia, il simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto, unitamente alla segnaletica verticale che riserva il posteggio ai disabili (segnale n. 4.17 – 5.14) – la cui esistenza, peraltro non contestata dal ricorrente, è desumibile dalle delucidazioni 13 settembre 2005, nonché dalle contro-osservazioni 15 novembre della Polizia Intercomunale – permettono di individuare senza possibilità di equivoco e/o deroga i destinatari di tale posteggio. La segnaletica in questione non può dunque indurre in errore o dar adito a fraintendimenti quanto alla destinazione del parcheggio. Tale censura non merita accoglimento.

                                         Inoltre la circostanza secondo cui l’insorgente avrebbe eseguito soltanto una breve sosta per una, non meglio specificata, piccola operazione presso il vicino Bancomat o la macelleria, non è liberatoria, nella misura in cui i parcheggi recanti un’iscrizione non autorizzano in ogni caso tale tipo di sosta (cfr. art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).

                                         In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 7.     A ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, oltre agli oneri processuali, per avere posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

                                 8.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  CRTE 1,

Il presidente:                                                                             La segretaria:           

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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