Incarto n. 30.2005.4 32056/210
Bellinzona 16 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 32056/210 del 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 gennaio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
Fatti accertati il 13 settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di aver ricevuto in ritardo l’autorizzazione a parcheggiare per un disguido imputabile al Comune di __________.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il segnale “Parcheggio contro pagamento” (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Nell’evenienza concreta la ricorrente non contesta il fatto che il 13 settembre 2004 non ha messo in funzione il parchimetro, ma si limita a giustificare il proprio agire in quanto ha ricevuto dall’autorità comunale l’autorizzazione per poter parcheggiare solo il giorno successivo (cfr. fotocopia allegata al ricorso).
4. Se da un lato è vero che l’insorgente ha dovuto parcheggiare nel luogo dove è stata constatata l’infrazione a seguito dei lavori stradali che le hanno impedito di raggiungere con il veicolo la propria abitazione, d’altra parte l’avviso ai residenti è stato notificato con sufficiente anticipo, tant’è che dallo stesso si evince che i lavori sarebbero iniziati “nel prossimo autunno” (cfr. allegato alle osservazioni del 9 febbraio 2005).
Di conseguenza sarebbe stato compito della ricorrente informarsi per tempo sulle possibilità e sulle facilitazioni concesse dal Comune per ovviare a tale inconveniente in modo da disporre già per il 13 settembre 2004 del relativo permesso.
Indipendentemente da queste considerazioni la ricorrente il 13 settembre 2004 era sprovvista dell’autorizzazione a parcheggiare e non ha messo in marcia il parchimetro, contravvenendo alle prescrizioni.
5. In merito all’ammontare della multa l’importo inflitto dalla Sezione della circolazione corrisponde a quanto previsto dall’ordinanza sulle multe disciplinari (OMD).
6. Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal prelevare tasse e spese del presente giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 6 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza è confermata la decisione 17 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).