Incarto n. 30.2005.389 31012/406
Bellinzona 24 febbraio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 novembre 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione n. 31012/406 del 18 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.—, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.— e spese in ragione di fr. 30.—, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo targato TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 72 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 67 km/h.”
Fatti accertati il 23 settembre 2005, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. Nelle osservazioni del 7 dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Stante il divieto di un doppio scambio di allegati scritti (replica) sancito dalla LPContr, non può invece essere tenuto conto delle ulteriori osservazioni della ricorrente di cui allo scritto 15 dicembre 2005.
2. A norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).
Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa.
3. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 67 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
4. Preliminarmente si rileva che la ricorrente nel proprio gravame non contesta il fatto di aver circolato alla velocità indicata che supera, già dedotta la tolleranza, di 17 km/h il limite massimo di 50 km/h vigente nel tratto di strada in questione. Ella, prevalendosi del divieto di pubblicità o altri annunci che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione sancito dall’art. 6 cpv. 1 LCStr, sostiene quanto segue:
“Nel mio caso dei cartelloni pubblicitari e delle insegne luminose appariscenti e abbaglianti hanno distolto lo sguardo dalla circolazione e non sono stata più in grado di notare, fra il sovrappiù di immagini, quella ben più importante che mi indicava il limite di velocità dei 50 km/h”.
5. Come risulta dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di contro-osservazioni 21 ottobre 2005 della polizia cantonale, al momento dei fatti, il segnale in questione era collocato davanti a un impianto elettronico recante i prezzi del carburante della vicina stazione di servizio e in prossimità di due cartelloni pubblicitari di più grandi dimensioni posti ai lati.
Contrariamente all’assunto della ricorrente (cfr. osservazioni 2 novembre 2005 alla Sezione della circolazione), che non ha prodotto alcuna documentazione fotografica attestante una diversa situazione di fatto, non vi è motivo di scostarsi da tali risultanze.
Se è ben vero che la posizione del segnale in questione fosse poco felice (circostanza confermata dal fatto che in seguito esso è stato verosimilmente spostato qualche metro più avanti, in direzione di Via __________), lo stesso era chiaramente visibile. Infatti, esso si trovava ben al di sopra dei predetti cartelloni pubblicitari e non veniva quindi coperto da questi ultimi. Posto a un’altezza corretta, lo stesso era quindi facilmente leggibile e conforme alle esigenze in materia di segnaletica stradale di cui agli art. 102 e 103 OSStr.
Va inoltre rilevato che i fatti sono avvenuti alle 10.35 e che quindi sembra inverosimile che le insegne pubblicitarie abbiano emanato una luminosità tale da “abbagliare” la ricorrente e distogliere la sua attenzione dalla circolazione stradale, come sostenuto nel gravame.
6. Inoltre, la ricorrente non poteva ignorare di trovarsi all’interno di una località, in quanto, come risulta chiaramente dalla documentazione fotografica agli atti, essa poteva scorgere la presenza di abitazioni ai bordi della Via __________, strada in cui si stava immettendo al momento dei fatti. Stante quanto precede, la ricorrente non può dunque prevalersi di un’eventuale scorrettezza di un impianto pubblicitario. Il gravame si dimostra pertanto privo di fondamento.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge
8. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).