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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2006 30.2005.382

12. Mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,363 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Guidare un veicolo ed omettere di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale transitavano alcuni pedoni

Volltext

Incarto n. 30.2005.382 29776/407

Bellinzona 12 maggio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 novembre 2005 presentato da

RI 1 , difeso da: DI 1,

Contro

la decisione n. 29776/407 del 4 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 28 novembre 2005 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione del 4 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni pedoni.”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 nelle sue osservazioni del 28 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 33 cpv. 1 LCStr enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata.

                                         Tale norma è concretizzata dall'art. 6 ONC, che al suo capoverso 1, prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo, ritenuto che deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere omesso di fermarsi davanti a un passaggio pedonale su cui stavano transitando alcuni pedoni.

                                         La Polizia cantonale, nelle sue contro-osservazioni del __________, precisa che al momento dei fatti “due fanciulli accompagnati dal collega si trovavano al centro della carreggiata sull’isola spartitraffico in quanto avevano già iniziato l’attraversamento della strada” e che lo stesso agente “non era preposto alla regolazione manuale del traffico ma ad accompagnare ed istruire i fanciulli al comportamento da tenersi in strada.”

                                 4.     Il ricorrente giustifica il suo agire alla luce del disposto di cui all’art. 27 cpv. 1 ultimo periodo LCStr, giusta il quale le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Egli eccepisce infatti che, “vedendo sull’isola spartitraffico un agente di polizia in uniforme con accanto dei fanciulli era pronto ad attenersi alle istruzioni della polizia secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr. Data l’assenza di segnalazioni (per esempio di fermarsi) da parte dell’agente nei suoi confronti, proseguiva.

                                         Nulla lasciava immaginare che l’agente non fosse nella veste di poliziotto, quindi a regolare il passaggio dei fanciulli, quanto piuttosto in quelle di insegnante” (cfr. ricorso del 14 novembre 2005, pag. 3 in alto).

                                         Inoltre, egli contesta “il fatto che i fanciulli, visibilmente, volessero completare l’attraversamento della strada”, invocando l’art. 47 cpv. 3 ONC che dispone che dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un’isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un passaggio pedonale indipendente (cfr. ricorso del 14 novembre 2005, pag. 3 a metà).

                                         Il richiamo a tale disposizione non è tuttavia pertinente in quanto, come si vedrà in seguito, l’intenzione dei pedoni di attraversare il passaggio pedonale era deducibile anche prendendo in considerazione unicamente la metà strada sulla quale circolava l’insorgente al momento dei fatti.

                                 5.     Preliminarmente si rileva che, gli agenti di polizia investiti della regolazione manuale del traffico dirigono il flusso delle vetture con chiari gesti manuali, avvalendosi, a dipendenza delle circostanze, di segnali luminosi, di bastoni con luce rossa/bianca o palette riflettenti, a tutela della sicurezza stradale.

                                         Nella fattispecie, l’agente in questione non ha fatto alcun movimento che lasci supporre che egli fosse preposto alla regolazione del traffico. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la presenza di un agente in uniforme su un’isola spartitraffico non è sufficiente per concludere in tal senso, in quanto non tutti gli agenti di polizia in divisa hanno il compito di regolare il traffico e non è un fatto straordinario vedere un poliziotto attraversare la strada. Inoltre, partendo dal principio che, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, una o più persone che attendono su un’isola spartitraffico davanti a un passaggio pedonale non hanno certo l’intenzione di stazionarvi sopra, ma di proseguire e attraversare la carreggiata, l’intento dei pedoni in questione era facilmente desumibile prestando la dovuta attenzione alle circostanze. Era altresì difficilmente ipotizzabile che se l’agente fosse in loco per regolare il passaggio degli allievi non abbia bloccato entrambe le corsie prima di farli attraversare (la sosta sull’isola comporta infatti una certa pericolosità, motivo per il quale non era neppure da credere che l’agente stesse tenendo la lezione mentre i bambini si trovavano sulla stessa).

                                         Le giustificazioni del ricorrente non possono quindi trovare accoglimento su questo punto.

                                         Aggiungasi che l’assenza di ogni e qualsiasi cenno da parte dell’agente, insolita in presenza di fanciulli appostati su un’isola spartitraffico, doveva far sorgere al ricorrente, vista anche l’ora (10.55, cfr. rapporto di contravvenzione 29 settembre 2005), qualche dubbio che si trattasse di una pattuglia scolastica e non lo esimeva certo dall’obbligo di moderare la propria velocità, soprattutto in presenza di fanciulli, così da sincerarsi della loro volontà.

                                         Questo a maggior ragione se si considera che, proprio a suo dire, la loro intenzione “era decisamente ambigua” (cfr. osservazioni del 10 ottobre 2005 alla CRTE 1), quindi soggetta a interpretazione, non potendo egli escludere a priori la possibilità che volessero attraversare. Del resto egli non pretende che era troppo vicino al passaggio pedonale da non potersi più fermare, per cui avrebbe avuto il tempo sufficiente per valutare più attentamente la situazione e per arrestarsi davanti al passaggio pedonale.

                                 6.     Il ricorrente richiama poi l’art. 19 cpv. 1 CPS, sostenendo di aver agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto (segnatamente la funzione dell’agente in questione al momento dei fatti) e di dovere pertanto essere giudicato secondo tale supposizione se essa gli è favorevole. A torto. Infatti, giusta il secondo capoverso del citato disposto di legge, se il colpevole avesse potuto evitare l’errore usando le volute precauzioni, egli è allora punibile per negligenza, qualora la legge, come il caso di specie, reprima l’atto come reato di negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

                                         Per i motivi esposti nel precedente considerando, l’insorgente non può dunque appellarsi a una (incolpevole) supposizione erronea delle circostanze. Si deve pertanto concludere che, anche sotto questo aspetto, il ricorso è destinato all’insuccesso.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sulla commissione da parte del ricorrente dell’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         In esito di che, il ricorso dev’essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

    CRTE 1,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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