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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2006 30.2005.373

21. April 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,119 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

vendita di cibi caldi (kebab) in un bar senza possedere il necessario permesso

Volltext

Incarto n. 30.2005.373 234/690

Bellinzona 21 aprile 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. (401) 05 234/690 del 28 ottobre 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 15 novembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione del 28 ottobre 2005 (emanata in virtù del rapporto di segnalazione del 17 febbraio 2005 della Polizia comunale di __________, cui ha fatto seguito il rapporto di contravvenzione del 26 settembre 2005, avverso il quale il ricorrente non ha formulato osservazioni), la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

                                         "Presso il Bar __________, __________, vengono preparati e serviti cibi caldi (servizio kebab) senza possedere la necessaria autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.”

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4 e 66 Les pubb; 30, 80 e 81 RLes pubb.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 3 cpv. 1 Les pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se: il proprietario dell’immobile è in possesso della patente corrispondente (lett. a); il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell’autorizzazione dipartimentale di cui all’art. 28 (lett. b).

                                         Secondo l’art. 30 cpv. 1 RLes pubb, sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.

                                         Le infrazioni alla Legge sugli esercizi pubblici e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.- giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb).

                                         Ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 Les pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti.

                                 3.     Nella fattispecie il ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di gerente del bar in questione (art. 66 cpv. 2 Les pubb), a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo effettuato il 15 febbraio 2005 dalla Polizia comunale di __________, in occasione del quale è emerso che: “l’apparecchiatura per la preparazione del kebab era ancora installata e nella stessa vi era un pezzo di carne pronto per essere cucinato” (cfr. rapporto di segnalazione del 17 febbraio 2005, pag. 1 in basso).

                                 4.     In concreto, il ricorrente non nega di per sé i fatti ritenuti dall’autorità di primo grado, ammettendo espressamente di aver sbagliato (cfr. ricorso del 6 novembre 2005 in basso). Tuttavia, egli eccepisce di non aver violato alcun disposto di legge in quanto, a suo dire, l’attività legata ai kebab consisterebbe unicamente nella vendita di semplici panini imbottiti. A torto.

                                         In effetti, la preparazione di semplice panino, pur servito caldo, non richiede la presenza di un’apparecchiatura apposita per la cottura della carne che serve quale farcitura. Non solo, ma il ricorrente era perfettamente a conoscenza della situazione di irregolarità costituita dalla presenza di tale apparecchio, per essere stato diffidato ad allontanare lo stesso con due precedenti scritti del 1, rispettivamente 10 febbraio 2005 dell’Ufficio dei permessi, che non contesta di aver ricevuto. Egli ha quindi perseverato in tale attività illegale malgrado la formale diffida e solo dopo essere stato “colto in fallo” dall’agente procedente ha dichiarato che in futuro non avrebbe più utilizzato l’apparecchiatura in questione, facendo capo a una persona esterna (cfr. rapporto di segnalazione del 17 febbraio 2005).

                                         Ogni tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità appare quindi malvenuto.

                                         A nulla giova al ricorrente la circostanza, neppure comprovata, secondo cui avrebbe “chiesto il permesso di vendere il kebab preconfezionato dal take away, dopo 3 giorni ho telefonato all’ufficio dei permessi per una conferma, il sig. __________ mi confortò con un sì, dal momento che si scalda solo il panino poteva essere valida, quindi ho riaperto l’esercizio vendendo il kebab preconfezionato…” (cfr. ricorso del 6 novembre 2005).

                                         Questa circostanza risulta infatti posteriore all’accertamento dei fatti - peraltro non contestati dal ricorrente – ed è quindi del tutto irrilevante ai fini dell’odierno giudizio, il quale verte unicamente sulla preparazione, non autorizzata, del kebab da parte del ricorrente mediante l’apposita apparecchiatura per cucinare la carne. Al contrario, essa conforta semmai la tesi che egli ha effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli e proprio per evitare di dover cessare totalmente la sua attività in attesa di regolarizzare la situazione nei confronti della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ha optato per una soluzione transitoria, conforme alla legge.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Dal momento che l’infrazione è stata effettivamente commessa, l’annullamento della sanzione non può entrare in linea di conto nell’evenienza concreta.

                                5.    Quo alla commisurazione della multa inflitta, si rileva che il ricorrente si duole di come la stessa sia eccessiva per rapporto alle sue condizioni economiche, senza tuttavia circostanziare nemmeno sommariamente, né rendere verosimile tale circostanza.

                                       Tutto ben ponderato, questo giudice ritiene equo confermare la multa inflitta dall’autorità di primo grado, già prudenzialmente stabilita in fr. 200.-, che risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Per quanto attiene all’asserita situazione economica precaria, come detto, per nulla documentata, si rileva, infine, che il ricorrente avrebbe comunque la possibilità di chiedere tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia, una rateazione della multa.

                                         Il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 4 e 66 Les pubb; 30, 80 e 81 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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