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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.04.2006 30.2005.365

18. April 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,288 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi

Volltext

Incarto n. 30.2005.365 28430/403

Bellinzona 18 aprile 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 2 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 28430/403 del 21 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 10 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 21 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 10 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine.

                                         La domanda del ricorrente volta a ottenere una convocazione “per un confronto con l’agente” non merita accoglimento, gli atti di causa essendo completi e l’audizione personale degli interessati non apparendo quindi suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Preliminarmente si rileva che nelle osservazioni del 25 luglio 2005 alla Polizia comunale di __________ il ricorrente lamenta di non aver potuto né contestare né pagare la multa, poiché non avrebbe ricevuto alcuna “comunicazione di pagamento”. Tali censure non possono essere accolte, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, egli sapeva di aver ricevuto due multe, tra cui quella in esame. È inoltre pacifico che con lo scritto del 25 luglio 2005 egli abbia potuto prendere posizione e contestate la contravvenzione in esame. Giova osservare che il fatto di non aver ricevuto la polizza di versamento è comunque irrilevante nella fattispecie concreta, in quanto il ricorrente era risoluto a contestare nel merito l’infrazione addebitatagli, ciò che avrebbe potuto fare unicamente in sede di procedura ordinaria con l’aggiunta dei relativi oneri processuali prevista ex lege, come avvenuto in specie, ritenuto che nell’ambito del procedimento disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Per giunta, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, le osservazioni da lui presentate sono state esaminate dall’ausiliario della polizia comunale, il quale ha tuttavia confermato il suo accertamento, come risulta dalla decisione impugnata.

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato il proprio veicolo “su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”

                                 4.     Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per riservare determinati posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale Parcheggio (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14).

                                         In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 primo e secondo periodo OSStr). I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

                                 5.     Nell’evenienza concreta il ricorrente nega di aver commesso l’infrazione, adombrando, nelle sue osservazioni del 25 luglio 2005 allegate al ricorso, un eventuale errore dell’agente denunciante e adducendo di aver “sostato per 5-6 minuti per entrare alla Migros “Fai da te” in __________, in un posteggio disciplinato da un Cartello P3 “Carico fornitori” che si trova vicino ad un parcheggio per Invalidi. Tutti e 3 i posteggi erano liberi, così come quello degli invalidi. Ebbene, come ho già avuto modo di spiegare all’agente che mi ha dato la multa, sono sicuro di non aver parcheggiato nel posto destinato agli Invalidi.” A sostegno della sua tesi, egli aggiunge che: “Posso affermare in tutta sincerità che mai mi sarei permesso di posteggiare in un posteggio per Invalidi perché ho troppo rispetto verso queste persone; rispetto e riguardo che ho sempre dimostrato a tutti i livelli, anche con interventi decisi in Gran Consiglio. L’agente in questione dovrebbe avere l’umiltà di capire che probabilmente si è sbagliato (perché tutti possono sbagliarsi) e credere la gente in buona fede come è nel mio caso.”

                                         Dal canto suo, la Polizia comunale di __________ ha riconfermato in data 3 ottobre 2005 l’accertamento alla base del rapporto di contravvenzione del 14 luglio 2005.

                                 6.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore del rilevamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Orbene, l’agente denunciante ha dovuto procedere a una constatazione di agevole momento, dovendo semplicemente rilevare la posizione dell’automobile e trascrivere il numero di targa: compito che per gli agenti di polizia e per i loro ausiliari rappresenta un lavoro di routine.

                                         Inoltre si rivela che l’agente della polizia comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio in questione e in particolare agli stalli per invalidi; di conseguenza appare improbabile che si sia sbagliato.

                                         Inverosimile è pure l’ipotesi secondo cui le constatazioni dell’agente denunciante sarebbero frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         L’insorgente, dal canto suo, non evoca circostanze suscettibili di confutare le constatazioni della forza pubblica. Egli si limita invero a sostenere di non aver commesso il reato addebitatogli dalle autorità di prima istanza senza fornire alcuna argomentazione liberatoria. Neppure la buona fede proclamata dall’insorgente già dinanzi all’agente denunciante è sufficiente a liberarlo dall’addebito mossogli.

                                         Ne consegue che, in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sulla commissione da parte del multato dell’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

                                         Giusta l’Allegato 1 dell’OMD (cfr. n. 240.1), il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili comporta una multa di fr. 120.–. La multa inflitta è pertanto stata fissata conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni in materia.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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