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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.04.2006 30.2005.353

6. April 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,266 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

posteggio abusivo su fondo privato debitamente segnalato

Volltext

Incarto n. 30.2005.353 27344/406

Bellinzona 6 aprile 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 21 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 27344/406 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 28 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 30.–, per i seguenti motivi:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”

                                         Fatti accertati l’8 settembre 2005 in territorio di Mendrisio.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

                                         Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art. 375 bis cpv. 2 CPC).

                                         In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il temine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al dipartimento di polizia (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha sanzionato l’interessata, in applicazione delle predette disposizioni, per avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.”

                                 4.     L’insorgente non nega di per sé la fattispecie appena evocata, ma giustifica il proprio agire con le seguenti considerazioni:

                                         “1. Il denunciante non ha mai dato seguito alle mie richieste, supportate da regolari certificati medici, di poter usufruire di un posteggio nelle immediate vicinanze dello stabile ‘__________’ a Mendrisio.

                                         2. Il fatto che per oltre un anno dalla prima richiesta non abbia sollevato nessuna obiezione, nonostante posteggiassi nelle immediate vicinanze dello stabile, mi ha indotta a pensare che la stessa fosse stata accolta; convinzione del resto rafforzata anche dal fatto che un primo procedimento contravvenzionale, avviato il 10 aprile 2005, sia stato abbandonato su proposta avanzata dal denunciante stesso.

                                         3. In data 5 settembre 2005 la ‘Sezione della circolazione’ mi ha comunicato che la mia richiesta intesa all’ottenimento del permesso speciale di parcheggio era stata accolta, riconoscendo di fatto il mio problema fisico.

                                         4. Sulla lettera citata al punto 3. veniva anche menzionato l’obbligo di sottopormi ad una verifica della mia idoneità alla guida, nonché il fatto che il permesso speciale mi sarebbe stato trasmesso dopo tale verifica, peraltro fissatami dopo oltre venti giorni; ma non vi era nessun accenno al fatto che la decisione notificatami era subordinata, oppure che veniva sospesa, fino a tale controllo” (cfr. ricorso del 21 ottobre 2005, pag. 1).

                                         Le doglianze ricorsuali non possono tuttavia trovare accoglimento.

                                         Anzitutto si rileva che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, con il ritiro della denuncia del 10 aprile 2005 il querelante non ha autorizzato la stessa a posteggiare sull’area in questione. In effetti, ancora il 5 agosto 2005 la ricorrente ribadiva al proprietario del parcheggio che il suo problema fisico persisteva e restava in attesa di “un cortese cenno in merito”: se i patti fossero stati chiari e il denunciante avesse effettivamente concesso alla ricorrente eventualmente per atti concludenti - un’autorizzazione a posteggiare, la stessa non avrebbe avuto alcun motivo di restare in attesa di un suo riscontro.

                                         A comprova del fatto che non vi era alcuna autorizzazione, il 24 agosto 2005, in risposta allo scritto del 5 agosto 2005, il denunciante invitava l’interessata a inoltrare una richiesta alle autorità competenti al fine di ottenere un permesso speciale di parcheggio per disabili, precisando che: “in tal modo potrà occupare tali spazi”.

                                         Aggiungasi che dal fascicolo processuale non emerge alcun elemento a sostegno di eventuali precedenti richieste della ricorrente, rispettivamente di assicurazioni a posteggiare da parte del denunciante o del custode del centro commerciale, che peraltro non è nemmeno proprietario del parcheggio.

                                         Ad ogni buon conto, come ammesso dalla ricorrente nelle osservazioni del 15 settembre 2005 alla Sezione della circolazione, essa era a conoscenza del divieto per i collaboratori del “__________” di parcheggiare sulle aree riservate ai clienti del centro commerciale, motivo per cui nelle successive osservazioni del 21 settembre 2005 essa sottolineava di essersi “immediatamente attivata al fine di regolarizzare la situazione”.

                                 5.     Per quanto attiene allo scritto del 5 settembre 2005 della Sezione della circolazione in accoglimento dell’istanza della ricorrente intesa a ottenere il permesso speciale di parcheggio per invalidi, l’autorità di primo grado ha espressamente indicato che tale autorizzazione sarebbe stata trasmessa all’interessata solo dopo la verifica della sua idoneità alla guida, nonché della funzionalità del suo veicolo. A tale fine, l’insorgente aveva quindi l’obbligo di sottoporsi a un controllo da parte del perito specialista della Sezione della circolazione indicato nella comunicazione. Questa esigenza era ben nota alla ricorrente che non ha mancato di biasimare la lentezza dell’iter (cfr. ricorso punto 4). La stessa era quindi consapevole sia di dover attendere tre settimane per sottoporsi all’esame predisposto, sia di dover superare lo stesso, prima di poter ottenere il permesso speciale. Caso contrario non avrebbe beneficiato di alcuna autorizzazione, ciò che la ricorrente - che si esprime in un corretto italiano - poteva e doveva comprendere.

                                         Solo dopo aver ottenuto il documento necessario, che deve essere esposto nel veicolo, l’insorgente avrebbe potuto posteggiare quest’ultimo negli appositi stalli previsti per gli invalidi, come indicatole dall’amministrazione dell’immobile con lettera 24 agosto 2005.

                                         Invano la ricorrente tenta di rimettere in questione la chiarezza della comunicazione ricevuta: nel dubbio avrebbe dovuto farsi parte diligente e telefonare presso l’autorità per sincerarsi della portata dello scritto. Non avendolo fatto, essa deve rispondere della sua leggerezza per aver parcheggiato nonostante non disponesse di alcun permesso speciale.

                                         Per giunta, l’autorità di primo grado si è limitata a infliggere una multa di fr. 30.–, contenendo pertanto l’importo della stessa e rinunciando a prelevare gli usuali oneri della sua decisione, alla luce delle argomentazioni avanzate dalla ricorrente.

                                         Il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio. La natura particolare dell’impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via del tutto eccezionale – al prelievo di una tassa di giustizia.

per questi motivi,                visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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