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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.07.2006 30.2005.350

6. Juli 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,048 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Posteggio fuori dalle aree delimitanti un parcheggio e davanti ad accesso altrui impedendo l'uscita di torpedoni da un parcheggio privato

Volltext

Incarto n. 30.2005.350 26090/410

Bellinzona 6 luglio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il segretario Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 15 ottobre 2005 presentato da

RI 1,  

contro

la decisione n° 26090/410 del 30 settembre 2005 emessa d Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 2 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 30 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.--e alle spese di fr. 10.--, per aver posteggiato la vettura __________ fuori dalle linee delimitanti un parcheggio e davanti ad accesso altrui impedendo l’uscita di torpedoni da un parcheggio privato.

                                         Fatti accertati il 29 luglio 2005 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce in particolare che la sua vettura non era parcheggiata in divieto di sosta poiché non vi era alcuna segnaletica al riguardo e che non era indicata l’uscita dei torpedoni.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     I posti di parcheggio sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu o gialle, continue. I posti nelle “zone blu” sono delimitati da linee blu. I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle.

                                         Dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati; per la segnaletica è applicabile l’art. 48 cpv. 11 OSStr (art. 79 cpv. 1 vOSStr, in vigore prima del 1° marzo 2006).

                                 3.     La vettura del ricorrente non era parcheggiata nelle aree di posteggio delimitate sul campo stradale di via __________ a Lugano, né tanto meno questi asserisce il contrario nel proprio gravame; del resto non poteva essere altrimenti alla luce delle inequivocabili fotografie, di cui si dirà ancora in seguito, prodotte dall’insorgente medesimo (cfr. allegato alla lettera 9 settembre 2005 indirizzata alla Sezione della circolazione) e dalle quali si evincono due posteggi (dove stazionano - al momento dello scatto - una vettura rossa e una gialla) alcuni metri più avanti, oltre che posteggi laterali, a lisca di pesce e poi ancora laterali lungo tutta la via fino all’edificio principale dell’__________ che si staglia sullo sfondo.

                                         Nelle zone in cui sono marcati sulla carreggiata dei parcheggi, i veicoli possono essere posteggiati unicamente in dette aree ai sensi dell’art. 79 cpv.1 vOSStr; pertanto, ritenuto che nella città di Lugano e in particolare nella zona di via __________ esistono delle apposite superfici di posteggio, non v’è dubbio alcuno che RI 1 ha commesso l’infrazione rimproveratagli.

                                         Il fatto che non vi fosse alcun cartello di divieto di sosta nel luogo in cui il ricorrente ha posteggiato la sua vettura il 29 luglio 2005 non significa che egli era autorizzato a farlo e di conseguenza nulla muta al riguardo.

                                4.    In relazione all’impedimento dell’uscita di torpedoni da un parcheggio privato, dalle fotografie si scorge l’entrata veicolare dell’Albergo__________, che - cosa nota a questo giudice si trova in basso a sinistra sulle fotografie n° 3 e 4, dove ci sono le frecce bianche sul campo stradale a cavallo della zona d’ombra; i torpedoni per entrare (a retromarcia) e per uscire, ritenuto come la larghezza della stradina privata che dà accesso al parcheggio è molto stretta e per giunta perpendicolare a via __________, necessitano di tutta la larghezza del campo stradale per effettuare la manovra.

                                       Di conseguenza - per poter ostruire l’uscita dei pullmann - la vettura del ricorrente non si trovava esattamente nel punto in cui appare sulle fotografie, bensì sicuramente alcuni metri più indietro.

                                       Tale conclusione trova riscontro oggettivo nella dichiarazione dell’agente denunciante, secondo cui la vettura dell’insorgente si trovava a circa 10 metri dai regolari posteggi (cfr. rapporto di contro-osservazioni della polizia comunale di Lugano del 27 agosto 2005) e non a circa quattro/cinque metri come appare sulle fotografie n° 2 e 3.

                                       Al riguardo la costatazione espressa è inoltre avvalorata dal fatto che al momento dell’infrazione, avvenuta il 29 luglio 2005, sicuramente non era esposto il cartello “inizio scuole”, che invece era presente nei primi giorni di settembre quando RI 1 ha scattato le fotografie (cfr. data sul retro delle stesse).

                                       La citata posizione del veicolo ostacolava quindi l’accesso dei torpedoni al parcheggio dell’Albergo __________, fatto che ha comportato, nell’impossibilità di rintracciare il proprietario della vettura, la rimozione forzata ad opera della polizia.

                                 5.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; essa va distinta dall’importo di fr. 170.-, che si riferisce unicamente ai costi di rimozione del veicolo e che non ha nulla a che vedere con la presente procedura contravvenzionale.

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2, 19 cpv. 2 ONC; 79 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                 §.     Di conseguenza è confermata la decisione n° 26090/410 del 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1 Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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