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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2006 30.2005.348

15. Mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,673 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

posteggio dove vige il divieto di parcheggio

Volltext

Incarto n. 30.2005.348 27921/404

Bellinzona 15 maggio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. __________ del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 26 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione del 14 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 3 maggio 2005 in territorio di Muralto.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCstr; 30 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2005, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Il ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione di alcuni testi che possono riferire in merito all’autorizzazione concessagli verbalmente dall’agente denunciante a lasciare il suo veicolo alcuni minuti sull’area di divieto al fine di rimorchiare il veicolo in panne di un cliente. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio, in quanto tende a dimostrare una circostanza irrilevante ai fini di causa, la questione dell’autorizzazione potendo rimanere inevasa. Tale circostanza, anche se comprovata, non sarebbe infatti di alcun giovamento al ricorrente dal momento che egli stesso ammette che l’operazione di rimorchio si è rivelata da subito inutile, l’auto in panne essendo ripartita da sola, e che in realtà si è attardato una decina di minuti per mostrare la propria vettura a una conoscente: fatti sui quali verte il giudizio.

                                         Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina - fino a 2 ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (n. 250.a).

                                 4.     La Sezione della circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.

                                         L’agente denunciante ha asserito che “la vettura del garage __________ si trovava parcheggiata in Viale __________, parcheggio riservato a carico e scarico tempo massimo 15 minuti, demarcato e segnalato regolarmente. Inoltre il conducente della vettura non effettuava nessuna operazione di carico e scarico e nelle vicinanze vi erano diversi parcheggi liberi” (cfr. “contro-osservazioni” del 26 maggio 2005, allestite prima dell’intimazione del rapporto di contravvenzione).

                                 5.     L’insorgente, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma pretende di essere stato autorizzato a parcheggiare la propria vettura sul divieto dall’agente denunciante medesimo al fine di eseguire un’operazione di rimorchio, comunque equivalente, a suo dire, a un’operazione di carico scarico. In proposito, egli precisa che: “il pomeriggio del 3 maggio scorso sono stato chiamato d’urgenza da un cliente del mio garage rimasto in panne nei pressi del Viale __________ a Muralto. Siccome tutti i posteggi regolati dal tassametro erano occupati, ho chiesto ad un usciere (n.d.r.: agente della Polizia) comunale che si trovava sul posto se mi autorizzava a lasciare qualche minuto la vettura con le targhe di garage in uno spazio contornato da righe gialle, destinato al carico e allo scarico (…). L’usciere in questione (…) mi ha dato il suo consenso”. Egli soggiunge che: “non mi sono mai allontanato dalla vettura. Dopo aver accertato, tramite il telefono cellulare, che il cliente era riuscito ad avviare il motore e a ripartire, mi sono attardato qualche minuto per mostrare la mia vettura all’interno e all’esterno dell’abitacolo a una signora mia conoscente che si trovava sul posto. Nel momento di rimuovere la vettura, dieci minuti dopo averla posteggiata, il medesimo usciere, per ragioni che mi sfuggono, mi ha intimato un avviso di contravvenzione” (ricorso 18 ottobre 2005, pag. 1). Il ricorrente conclude asserendo che “in effetti, non avevo niente da scaricare né da caricare (…). Reputo comunque che un posteggio per l’operazione di rimorchio equivalga, nella sostanza, a un posteggio per l’operazione di carico e scarico. Nulla cambia se poi, sempre nei limiti di tempo permessi, un’altra cliente è salita e scesa dalla vettura” (cfr. ibidem, pag. 2).

                                 6.     Ora, il “divieto di parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC). A contrario, la fermata destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci non è punibile. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l'esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo).

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ammette di aver parcheggiato volontariamente in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio, senza eseguire operazioni di carico o scarico di merci, poiché sollecitato d’urgenza a rimorchiare il veicolo in panne di un cliente; ciò che potrebbe, di primo acchito, costituire una circostanza liberatoria (paragonabile a un caso di forza maggiore).

                                         Sennonché egli specifica di essersi attardato a mostrare la propria vettura a una conoscente, dopo essere stato avvisato sul cellulare dal cliente che il veicolo in panne era ripartito: a questo punto egli sapeva che l’operazione di rimorchio non era più necessaria, per cui, non sussistendo alcun motivo per protrarre ulteriormente la sosta, avrebbe dovuto lasciare il posto.

                                         Attardandosi sull’area in questione una decina di minuti unicamente per mostrare la sua vettura alla conoscente, egli ha quindi violato il divieto di parcheggiare alla luce dei principi giurisprudenziali testé citati.

                                         È inoltre pacifico, come risulta dalla descrizione dei fatti fornita dal ricorrente medesimo, che egli non si è arrestato per far salire o scendere dalla propria vettura una passeggera, come vorrebbe far intendere per la prima volta nel gravame. Egli ha infatti sostenuto sin dall’inizio di essersi attardato per mostrare la vettura all’interno e all’esterno del suo abitacolo a una conoscente che si trovava sul posto (cfr. scritto 20 maggio 2005 alla Polizia comunale a seguito della multa disciplinare, in cui afferma, in contraddizione con quanto asserito nelle successive comunicazioni scritte, di aver avuto urgenza di tornare in garage e di aver chiesto l’autorizzazione a sostare qualche minuto sul divieto allo scopo di mostrare la sua vettura alla cliente, ciò che, a ben vedere, toglie credibilità alla tesi dell’operazione di rimorchio. A maggior ragione se si considera che egli, da un lato, afferma di essere stato avvisato tramite cellulare che il veicolo era ripartito (ricorso), mentre, dall’altro lato, asserisce di aver potuto constatare che fortunatamente l’operazione non era più necessaria (osservazioni 28 agosto 2005 alla Sezione della circolazione): mal si comprende per quale motivo egli sia stato avvisato per telefono se si trovava già sul luogo della panne).

                                         A nulla giova, infine, al ricorrente la circostanza secondo cui il veicolo non intralciava il traffico né arrecava disturbo (cfr. osservazioni del 9 luglio 2005 al rapporto di contravvenzione) - circostanza invero non smentita dall’agente denunciante - in ossequio al principio sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr. Tale principio generale torna infatti applicabile unicamente laddove non vi è alcun tipo di segnaletica, essendo quindi escluso nei casi, come quello di specie, in cui vige espressamente un divieto di parcheggio.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice perviene al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli, senza che occorra appurare se l’agente denunciante abbia dato il suo consenso a sostare per eseguire l’operazione di rimorchio - di fatto rivelatasi inutile e mai avvenuta - né se vi fossero dei parcheggi liberi nelle immediate vicinanze, aspetto sul quale le versioni del ricorrente e dell’agente divergono.

                                         A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, oltre agli oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove vige il divieto di parcheggio.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, art. 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

   Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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