Incarto n. 30.2005.29 1929/405/NO
Bellinzona 20 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 gennaio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 1929/405 del 21 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 febbraio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 21 gennaio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di Fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver circolato con la motoleggera TI __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre.
Fatti accertati il 13 settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 1 prima frase LCStr).
Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta [...] è punito con l’arresto o con la multa (art. 95 cifra 1 primo paragrafo).
3. Come rettamente ha rilevato la Sezione della circolazione al momento dei fatti il ricorrente non era autorizzato a condurre la motoleggera con la quale si è reso protagonista di un incidente; egli infatti era solo in possesso della licenza di allievo conducente valida per gli autoveicoli.
4. L’insorgente correttamente non contesta l’infrazione, ma ritiene eccessivo l’ammontare della multa.
Il possesso della licenza di condurre attesta l’idoneità e la capacità di una persona di guidare il veicolo corrispondente alla categoria indicata sulla licenza stessa. Chi non è in possesso della licenza non può quindi provare di essere in grado condurre e chi non può fare ciò mette in serio pericolo la sicurezza della circolazione stradale.
Per questo motivo l’infrazione commessa è di una certa gravità e deve essere punita con una multa che non sia insignificante. Ciò posto l’importo di fr. 200.- è confacemente proporzionato all’importanza dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e adeguato alle circostanze del caso specifico.
Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie di rinuncia eccezionalmente a prelevare la tassa di giustizia; le spese giudiziarie sono a carico del ricorrente.
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e al decisione impugnata è confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).