Incarto n. 30.2005.283 20524/403
Bellinzona 25 gennaio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 agosto 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 12 agosto 2005 n° 20524/403 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.
Il ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione imputatagli, si oppone unicamente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. L’art. 43 cpv. 2 prevede che il marciapiede è riservato ai pedoni. L’art. 41 cpv. 1 bis ONC precisa che se non è autorizzato espressamente mediante segnali e demarcazioni, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve sempre restare libero uno spazio di almeno 1.5 metri per i pedoni.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Il ricorrente riconosce di aver commesso l’infrazione imputatagli dall’autorità di primo grado, ma si oppone al pagamento della tassa di giustizia e delle spese: “sono d’accordo di pagare la multa di fr. 40.- (che avrei già pagato se __________ non teneva in considerazione le mie osservazioni) ma non sono d’accordo di pagare le spese di fr. 30.- in quanto io ho fatto la procedura che mi era stata indicata da __________” (cfr. ricorso).
La procedura semplificata, prevista dalla legge federale sulle multe disciplinari (LMD), non comprende la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni. Il contravventore che non è d’accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe trasmettere delle osservazioni, deve attendere la scadenza del limite indicato sull’intimazione di pagamento e il conseguente inizio della procedura ordinaria. Questo comporta però un aumento dell’importo poiché sono aggiunte le spese amministrative e la tassa di giustizia. Tali oneri sono ammessi dall’art. 2 cpv. 3 LPContr che autorizza l’autorità amministrativa a prelevare una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2000.-, e ad addossare al condannato le spese cagionate dal procedimento penale.
4. Quanto sopra è stato chiaramente ed esaustivamente spiegato all’insorgente dalla Polizia di __________ con lettera 14 marzo 2005. RI 1, consapevole quindi delle conseguenze di un mancato pagamento della multa, ha nondimeno atteso l’avvio della procedura ordinaria al fine di far valere le sue argomentazioni.
Come detto in precedenza, l’avvio della procedura ordinaria comporta automaticamente il carico degli oneri di giudizio, e nella fattispecie non è dato motivo per cui il ricorrente, che ha liberamente deciso di non pagare la multa in procedura disciplinare, debba essere dispensato dal pagare tassa di giustizia e spese.
4. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 25.- e le spese di fr. 25.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).