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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.01.2006 30.2005.275

16. Januar 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,195 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Eccesso di velocità

Volltext

Incarto n. 30.2005.275 20179/404

Bellinzona 16 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 agosto 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° 20179/404 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del motoveicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h”.

                                         Fatti accertati il 5 aprile 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di non esser stato fermato, nè di aver notato radar o polizia quel giorno, afferma che potrebbe anche non essere lui sulla fotografia e infine sostiene di non aver ammesso l’infrazione quando è stato convocato in polizia per il semplice fatto che dopo un mese non poteva ricordarsela.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia.

                                         La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 50 km/h nelle località (art. 4a cpv. 1 lett a ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     Il ricorrente eccepisce di non esser stato fermato dalla polizia, né di aver notato radar o agenti il 5 aprile 2005 allorquando si stava recando a __________; tale costatazione tuttavia è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto la polizia non è tenuta a fermare il contravventore e ad intimargli sul posto la multa.

                                         Indipendentemente da quanto sopra si osserva comunque che stando all’agente denunciante l’insorgente “ha eluso il posto di blocco, svoltando a sinistra in una via laterale” (cfr. contro-osservazioni della Polizia di __________ del 13 giugno 2005).

                                 4.     Il riesame dei fatti dal profilo amministrativo, così come riportato nella lettera della Sezione della circolazione del 24 agosto 2005, nulla ha a che vedere con la presente procedura e perciò non è sintomatico della mancanza di chiarezza in relazione all’infrazione; semplicemente significa che dal profilo amministrativo l’insorgente può anche essere passibile di ulteriori provvedimenti quali ad esempio l’ammonimento o il ritiro della patente.

                                 5.     A mente dell’insorgente al momento del controllo radar, avvenuto alle ore 07.53 (cfr. rapporto di contravvenzione del 25 maggio 2005), egli si trovava già a __________ per motivi professionali; tuttavia egli non ha dimostrato in alcun modo questa circostanza, così come non ha provato - nonostante abbia asserito di avere dei testimoni (cfr. ricorso) - il fatto di essersi recato al lavoro in automobile quel giorno.

                                         Abbondanzialmente di osserva che il controllo radar è avvenuto a __________, in direzione di __________ (cfr. rapporto di contravvenzione del 25 maggio 2005), cioè sulla strada che porta anche a __________; ulteriori indizi che inducono a ritenere il ricorrente autore dell’infrazione rimproveratagli sono il fatto che questi non ha mai contestato di esser transitato su via __________, la circostanza che proveniva dal suo domicilio di __________ (cfr. lettera 23 maggio 2005 alla polizia comunale di __________) per recarsi sul posto di lavoro e infine l’orario in cui è avvenuto il controllo radar.

                                 6.     L’insorgente sostiene di non aver ammesso l’infrazione quando è stato convocato in polizia il 4 maggio 2005 per il semplice fatto che dopo un mese non poteva assolutamente ricordarsela (cfr. gravame, pag. 2); anche tale asserzione tuttavia nulla muta nell’evenienza concreta in quanto il fatto che gli era impossibile farsela tornare alla mente non è sufficiente e non vuol dire automaticamente che non l’ha commessa.

                                         Al riguardo appare inverosimile che il ricorrente - oltretutto se si considera che ha eluso il posto di blocco - non sia in grado di ricordare tale circostanza dopo un mese, mentre nel gravame, inoltrato in agosto e quindi a quasi cinque mesi dai fatti, giunge ad affermare di essersi recato a __________ in automobile (cfr. supra, consid. 5), circostanza del resto mai emersa in precedenza.

                                 7.     Infine il ricorrente afferma nel proprio gravame che nel caso in esame è avvenuto uno scambio di persona; si rileva però che anche questa asserzione non è per nulla provata, tanto è vero che l’insorgente si era limitato unicamente a nutrire seri dubbi sulla foto in quanto “non basta un piccolo pizzetto per identificare una persona” (cfr. lettera del 7 luglio 2005 alla Sezione della circolazione).

                                         In proposito tuttavia egli non ha contestato di possedere un motoveicolo di quel tipo, né di possedere abbigliamento e casco come quelli ritratti sulla fotografia e nemmeno di avere la targa per motoveicoli __________; le uniche contestazioni puntuali che ha formulato si riferivano giustamente al numero della licenza di condurre e alla data di nascita, i cui dati erano stati riportati in modo erroneo sul rapporto di contravvenzione, ma che in ogni caso non gli hanno impedito di difendersi correttamente con la conseguenza che sono ininfluenti ai fini del giudizio.

                                        Questo giudice giunge pertanto alla conclusione che il ricorrente è l’autore dell’infrazione constatata nel rapporto di contravvenzione in esame.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                 §.     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 20179/404 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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