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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.12.2005 30.2005.266

27. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·774 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

posteggio che ostacola il passaggio dei pedoni sul marciapiede

Volltext

Incarto n. 30.2005.266 21476/401

Bellinzona 27 dicembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 12 agosto 2005 n° 21476/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 21 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "ha posteggiato il veicolo TI __________ su una corsia pedonale longitudinale, ostacolando la circolazione dei pedoni”

                                         Fatti accertati il 8 aprile 2005 in territorio di Locarno.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di poter pagare la sola multa di fr. 120.-.

                                 C.     La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il marciapiede è riservato ai pedoni (art. 43 cpv. 2 LCStr).

                                         Le corsie pedonali longitudinali demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato (art. 41 cpv. 3 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     L’insorgente non contesta l’infrazione come tale, egli si oppone unicamente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese addossategli dall’autorità di primo grado. RI 1 afferma di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, egli sarebbe venuto a conoscenza dell’infrazione rimproveratagli solo a ricevimento del rapporto di contravvenzione, fatto che non gli ha consentito di pagare la multa nell’ambito della procedura disciplinare e che gli è costato l’aggiunta di oneri processuali a suo parere ingiustificati. Il ricorrente ha inoltre precisato che, a ricevimento del rapporto di contravvenzione, egli ha comunque sollecitato l’invio di una polizza di versamento che non gli è però mai stata recapitata.

                                         La Polizia comunale di Locarno, senza soffermarsi sulle altre affermazioni dell’insorgente, dichiara unicamente che se, a seguito della ricezione del rapporto di contravvenzione, il Signor RI 1 avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento, fatto che non è stato comprovato da alcun documento, questa gli sarebbe senz’altro stata inviata.

                                 4.     È un diritto del contravventore poter pagare una multa disciplinare secondo la relativa procedura, che, conformemente all’art. 7 della Legge federale sulle multe disciplinari, non prevede né tassa di giustizia né spese.

                                         Come detto, il ricorrente, che ha a più riprese affermato di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, sostiene che non gli è mai stata data la possibilità di pagare la contravvenzione comminatagli nell’ambito di tale procedura.

                                         Dato che nulla induce a dubitare di siffatta affermazione - la stessa Polizia comunale di Locarno non ha cercato di dimostrare il contrario - e visto che non c’è ragione di credere che l’insorgente non avrebbe pagato la multa in procedura disciplinare se ne avesse avuta la possibilità, le sue censure devono essere accolte.

                                         Si rileva abbondanzialemente che, poiché il ricevimento del rapporto di contravvenzione mette comunque fine alla procedura disciplinare dando via alla procedura ordinaria, non importa sapere se il ricorrente avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento: l’interessato deve aver la possibilità di pagare la contravvenzione prima del ricevimento del precitato rapporto di contravvenzione e questo senza che sia necessario sollecitare l’invio di una qualsivoglia polizza di versamento.

                                 4.     Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il signor RI 1 è tenuto a pagare la sola multa.

                                         Visto l’esito del ricorso non si prelevano oneri di giudizi per questa decisione.

per questi motivi,                visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata, nel senso che al signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.-.

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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