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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2005 30.2005.263

10. November 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·635 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza

Volltext

Incarto n. 30.2005.263 21860/402

Bellinzona 10 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 12 agosto 2005 n° 21860/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 17 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i seguenti motivi:

                                         "ha circolato con il veicolo TI __________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 96 ONC;

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene in particolare che non era allacciato con la cintura di sicurezza al momento del controllo unicamente perché aveva staccato quest’ultima vedendo il poliziotto che lo stava fermando.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC).

3.L’insorgente stesso ha a più riprese confermato di non essere stato allacciato al momento del controllo (lettera di RI 1 del __________ e ricorso dello stesso del __________), ma si è giustificato affermando di aver slacciato la cintura di sicurezza “unicamente perché mi era stato segnalato di accostare” (cfr. ricorso del __________).

Il ricorrente sostiene di aver slacciato la cintura di sicurezza “3 o 4 metri prima di essere fermo” (cfr. ricorso del __________), ammettendo così di averlo fatto durante la corsa, senza fornire alcuna plausibile spiegazione per il suo inconsueto gesto. Non è per nulla comprensibile per quale motivo egli avrebbe, mentre stava ancora viaggiando, dovuto slacciarsi, incorrendo in una infrazione del tutto evitabile, perché bastava concludere la corsa prima di togliere, se del caso, la cintura.

Ciò posto, il ricorrente ha effettivamente trasgredito, senza valido motivo, all’obbligo, previsto dall’art. 3a cpv. 1 ONC, di allacciare le cinture di sicurezza durante la corsa, e ha quindi commesso l’infrazione imputatagli.

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 5.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da oneri di giudizio ridotti vista la particolarità della fattispecie (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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