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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.11.2005 30.2005.262

14. November 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·548 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Esercitare la pesca nelle acque nel lago con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)

Volltext

Incarto n. 30.2005.262 572/106-810

Bellinzona 14 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 29 luglio 2005 n° 572/106-810 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 2 settembre 2005 presentate dalla CRTE 1,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 29 luglio 2005RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                        "per aver esercitato la pesca nelle acque del lago alpino __________, con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32, 34 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (LCP); 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 30 del relativo regolamento di applicazione (RALCP).

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                        Sostiene in particolare che non c’è stata infrazione poiché la trota iridea sottomisura è stata liberata ancora ben vitale.

                                 C.    La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.12 LPContr.

2.         Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (RALCP), le trote iridee possono essere trattenute unicamente qualora raggiungano la lunghezza minima di 22 cm.

3.         La trota iridea trattenuta dall’insorgente non raggiungeva la misura minima di 22 cm stabilita dalla legge in vigore. Il fatto che quest’ultima sia stata liberata ancora ben vitale non cambia nulla ai fini dell’infrazione, poiché la liberazione è avvenuta unicamente in seguito al controllo e all’intimazione del guardapesca. L’insorgente aveva già messo la trota sottomisura assieme alle altre e nessun elemento permette di concludere che la stessa sarebbe stata liberata se non fosse intervenuto il guardapesca. RI 1, che sicuramente ben conosce la legge dato che pratica la pesca dall’età di 10 anni (cfr. lettera del 9 agosto 2005), avrebbe dovuto rilasciare in acqua la trota catturata sin da subito, e non solo quando non poteva più fare altrimenti.

       Ciò posto, il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.

                                 4.    La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 5.    Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 32, 34 LCP; 21 cpv. 1, 22 cpv 1, 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 9 agosto 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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