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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.11.2005 30.2005.256

28. November 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,217 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Circolare senza avere la documentazione verificare l'attività svolta e omesso di sostituire il disco cronografo

Volltext

Incarto n. 30.2005.256 19045/409

Bellinzona 28 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 luglio 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 15 luglio 2005 n° 19045/409 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 30 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.- per i seguenti motivi:

                                         "ha circolato con l’autocarro __________ senza avere con sé la documentazione atta a verificare in modo inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti. Ha pure omesso di sostituire il disco del cronotachigrafo”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento o quantomeno, in via subordinata, l’adeguamento della multa alla sola omessa sostituzione del disco.

                                         Sostiene in particolare che il primo capo d’imputazione è privo di fondamento in quanto non avendo guidato nei giorni precedenti al controllo della polizia non era evidentemente in misura di mostrare i documenti richiesti (dischi della settimana in corso e dell’ultimo giorno della precedente settimana); per questo motivo disponeva di un attestato allestito dal datore di lavoro comprovante la sua presenza in magazzino durante il periodo sopraccitato. Per quanto concerne la seconda infrazione imputatagli (mancata sostituzione del disco del cronotachigrafo), sostiene che si tratta di una violazione puramente formale, senza ripercussioni sulle prescrizioni concernenti il riposo e senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 14 cpv. 6 OLR1 il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dell’ultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato.

                                         Tale obbligo non è però senza eccezioni, la legge ammette difatti che in determinate circostanze i dischi sopraccitati potrebbero non essere disponibili e permette quindi di provare la durata del lavoro con mezzi ausiliari.

                                         In tali circostanze, i conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati in Svizzera devono provare la durata del lavoro con i mezzi alternativi prescritti dagli art. 15 e 16 OLR1 (libretto di lavoro e registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo).

                                         Gli art. 15 e 16 OLR1 non si applicano ai conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero, costoro possono pertanto fornire le prove richieste dalla legge con qualsiasi mezzo purchè questo permetta alle autorità di verificare in modo inequivocabile l’attività svolta (art. 18 cpv. 1 OLR1).

                                 3.     L’insorgente si duole di come la Polizia cantonale non abbia tenuto conto dell’attestato rilasciato dal proprio datore di lavoro in data __________, dal quale risulta che dal __________ al __________ era rimasto in magazzino, motivo per il quale non era stato in grado di fornire il disco riguardante suddetto periodo.

                                         La documentazione a cui l’insorgente fa riferimento potrebbe di per sé valere come mezzo di prova, ma nel caso specifico dei dubbi sussistono quanto alla sua attendibilità.

                                         Diversi elementi fanno dubitare della fedefacenza dell’attestato di cui si prevale l’insorgente:

dall’attestato sembra che l’insorgente fosse già in magazzino in data __________, ma dai dischi rinvenuti dalla Polizia cantonale nella cabina del veicolo risulta che in data __________ il signor RI 1 era invece alla guida (dello stesso veicolo, tagato __________);

al momento del controllo è stato chiesto al signor RI 1 in quale periodo avesse lavorato in magazzino e lo stesso non è stato in grado di fornire le date scritte nell’attestato di cui si prevale;

dall’ispezione della cabina, è stato ritrovato un formulario di controllo dei rifornimenti di carburante, dal quale risulta che nel corso del mese di maggio il signor RI 1 ha più volte rifornito di carburante il veicolo di cui era alla guida al momento del controllo (veicolo targato __________). L’insorgente si giustifica dicendo che tali rifornimenti sono stati effettuati presso il distributore interno alla ditta e che è pertanto errato supporre che si fosse messo alla guida del veicolo sopraccitato. Dall’intestazione del formulario di controllo emerge effettivamente che l’approvvigionamento in carburante è stato eseguito all’interno della ditta, ma ciò non dimostra che il signor RI 1 si sia in seguito astenuto dal guidare. La circostanza che i rifornimenti di cui sopra sono stati effettuati dal ricorrente in quanto “autista”, fatto che emerge chiaramente dal formulario di controllo, e l’importanza di alcuni di quest’ultimi (263, 374 e 287 litri), fanno piuttosto supporre che il Signor RI 1 abbia realmente guidato.

Inoltre, la Polizia cantonale ha esplicitamente chiesto al signor RI 1 se nei giorni precedenti al controllo avesse guidato ed effettuato dei trasporti; la risposta al quesito è stata affermativa. Questo fatto risulta unicamente dal rapporto di contro-osservazioni redatto dall’agente denunciante, tuttavia non sussite motivo di non credere alle sue dichiarazioni.

Ciò posto, la documentazione fornita dall’insorgente non è atta ad attestare in modo inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti al controllo. Sotto questo primo aspetto, il ricorso si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                 4.     Per quanto concerne il secondo capo d’imputazione, cioè la mancata

                                         sostituzione del disco, le argomentazioni dell’insorgente non sono pertinenti.

                                         La mancata sostituzione del disco non può essere considerata come una violazione puramente formale, “senza alcuna ripercussione sulle prescrizioni concernenti il riposo ed in particolare senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale” (cfr. ricorso). Il corretto uso dei dischi del cronotachigrafo è essenziale perché l’autorità di esecuzione possa correttamente verificare che i periodi di guida e di riposo vengano rispettati nell’interesse di tutti gli utenti della strada.

                                         Si deve pertanto concludere che, anche sotto questo secondo aspetto, il ricorso è destinato all’insuccesso.

                                 5.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemene proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 4, 96 ONC, 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 29 luglio 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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