Incarto n. 30.2005.226 16878/408
Bellinzona 5 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 3 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 17 giugno 2005 n. 16878/408 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni del 2 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 17 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale “divieto di accesso”.”
I fatti sono stati accertati dalla Polizia comunale __________ in territorio di __________ e la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 18 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. L’art. 18 cpv. 3 OSStr recita:
“Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08)”. Trattasi di un divieto generale di circolazione.
L’infrazione contestata al ricorrente è stata rilevata dalla Polizia comunale di __________ che ha avuto modo di confermare i fatti col rapporto di data __________.
RI 1 assevera dal canto suo di aver sostato sui luoghi per soli 10 minuti. L’assunto, ai fini del giudizio, è irrilevante ritenuto che l’infrazione scaturisce precisamente dal non aver ossequiato il segnale di divieto di accesso posizionato in Piazzetta __________ – via __________, circostanza questa non avversata dal ricorrente.
La decisione dell’autorità amministrativa merita pertanto conferma.
3. L’ammontare della multa inflitta discende dall’Allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD), precisamente al no. 304.2, e risulta di conseguenza rispettosa degli estremi sanciti dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 3 OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).