Incarto n. 30.2005.201/AMM 14594/401
Bellinzona 9 novembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 14594/401 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell’8 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 27 maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa”;
che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 giugno 2005, nel quale chiede in definitiva di tenere conto della corresponsabilità dell’altro protagonista del sinistro;
che nelle osservazioni dell’8 luglio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC – di
avere eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa”;
che la ricorrente non nega le proprie colpe nel sinistro (“non discuto il principio di essere stat[a] d’ostacolo e di aver forse sottovalutato la velocità dell’altro veicolo”), ma sottolinea la corresponsabilità dell’altro protagonista per avere a suo parere circolato a una velocità eccessiva; rifiuta pertanto di “assumer[si] l’intera responsabilità come per altro sta cercando di fare l’assicurazione” (ricorso, ultimo paragrafo);
che non giova tuttavia all’insorgente prevalersi di possibili colpe del conducente della motoleggera, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;
che l’eventuale corresponsabilità del centauro non esimeva pertanto la ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, né può costituire – da sé sola – un motivo di riconsiderazione della multa;
che la sanzione inflitta, in definitiva, è senz’altro proporzionata all’entità dell'infrazione commessa dalla ricorrente ed è rettamente commisurata al suo grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare dell’impugnativa;
per questi motivi,
visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).